Corte costituzionale

Sentenza n. 617/1987

Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 617

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
617/1987
Data di deposito
30 dicembre 1987
Data di decisione
16 dicembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:617

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, legge n. 59 del 3 marzo 1987
  • art. 7, comma 1, legge n. 59 del 3 marzo 1987
  • art. 8, legge n. 59 del 3 marzo 1987

Parametri

  • art. 8, 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.15, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.14, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.6, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.24, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 9, n.10, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.5, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.4, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.123, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.7, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.21, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 9, n.9, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 10, Costituzione
  • art. 8, n.13, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 3986

Il potere conferito al Ministro per l'Ambiente di adottare le necessarie misure di salvaguardia nelle aree destinate a parchi nazionali o a riserve naturali statali, dirette a vietare trasformazioni dello stato di tali luoghi,non lede l'autonomia delle Province autonome di Trento e Bolzano: l'intervento statale si verifica, infatti, solo in caso di inerzia delle Regioni ed il potere stesso si inquadra nella funzione di indirizzo e coordinamento spettante in materia allo Stato, il cui esercizio, evidentemente, e` diretto a tutelare gli interessi nazionali ed internazionali che in essa sussistono. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, comma terzo; 8 nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 24; 9 nn. 9 e 10; 16 e 52, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, nonche` all'art. 10 Cost. - della questione di costituzionalita` dell'art. 7, commi primo e quarto, L. 3 marzo 1987, n. 59, che attribuisce al Ministro per l'Ambiente il potere di adottare, nelle aree individuate per la destinazione a parchi nazionali o a riserve naturali statali, le necessarie misure di salvaguardia, dirette a vietare qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi).

Massima n. 3987

Il potere del Ministro per l'Ambiente di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in caso di grave pericolo di danno ambientale, non lede l'autonomia delle Province autonome di Trento e Bolzano, trattandosi di un potere residuale, che sopperisce solo all'inerzia degli enti autonomi e all'inadempimento dei doveri loro incombenti e che trova la sua giustificazione nel pericolo imminente di danno grave ad un bene, quello ambientale, di valore assoluto e primario, costituzionalmente garantito alla collettivita`; inoltre, il provvedimento statale e` vincolato nel presupposto e nella causa e ha durata molto limitata nel tempo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, comma terzo; 8 nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 24; 9 nn. 9 e 10; 16 e 52, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, nonche` all'art. 10 Cost. - della questione di costituzionalita` dell'art. 8, L. 3 marzo 1987, n, 59, che attribuisce al Ministro per l'Ambiente il potere di adottare, allorche` non si possa altrimenti provvedere, ordinanze contingibili ed urgenti,in caso di grave pericolo di danno all'ambiente, per la tutela dello stesso). - cfr. S.nn. 210/1987, 201/1987; 4/1977; 26/1961.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo e quarto comma, e 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, terzo comma; 8 nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 24; 9, nn. 9 e 10; 16 e 52 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ed alle relative norme di attuazione, nonché all'art. 10 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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