Corte costituzionale
Sentenza n. 612/1987
Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 612
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 612/1987
- Data di deposito
- 30 dicembre 1987
- Data di decisione
- 16 dicembre 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:612
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 831 del 20 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 3969
E' irragionevole - in quanto comporta parificazione di situazioni diseguali - che la dichiarazione di idoneita` ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico, decorrano da un' identica data per tutti i magistrati di Cassazione che, in periodi diversi del precedente anno, abbiano maturato la prescritta anzianita` nella qualifica; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 17 della L. 20 dicembre 1973 n. 831, nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione dell'idoneita` ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello del compimento dell'ottavo anno nella qualifica di magistrato di Cassazione, anziche` dalla data di scadenza dell'ottennio di anzianita`. - cfr. S. n. 86/1982; v. anche S. n. 1/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 ("Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori"), nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del compimento dell'ottavo anno nella qualifica di magistrato di Cassazione, anziché dalla data di scadenza dell'ottennio di anzianità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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