Corte costituzionale

Sentenza n. 612/1987

Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 612

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
612/1987
Data di deposito
30 dicembre 1987
Data di decisione
16 dicembre 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:612

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 831 del 20 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 3969

E' irragionevole - in quanto comporta parificazione di situazioni diseguali - che la dichiarazione di idoneita` ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico, decorrano da un' identica data per tutti i magistrati di Cassazione che, in periodi diversi del precedente anno, abbiano maturato la prescritta anzianita` nella qualifica; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 17 della L. 20 dicembre 1973 n. 831, nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione dell'idoneita` ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello del compimento dell'ottavo anno nella qualifica di magistrato di Cassazione, anziche` dalla data di scadenza dell'ottennio di anzianita`. - cfr. S. n. 86/1982; v. anche S. n. 1/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 ("Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori"), nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del compimento dell'ottavo anno nella qualifica di magistrato di Cassazione, anziché dalla data di scadenza dell'ottennio di anzianità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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