Corte costituzionale
Sentenza n. 560/1987
Corte cost., sent. 18 dicembre 1987, n. 560
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 560/1987
- Data di deposito
- 18 dicembre 1987
- Data di decisione
- 10 dicembre 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:560
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 1, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- legge n. 39 del 26 febbraio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 3912
Il fine solidaristico della contribuzione della generalita` degli assicurati alla alimentazione del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", non esclude ne` limita in alcun modo la natura risarcitoria, e non gia` indennitaria, della protezione garantita, dall'intervento del Fondo, ai danneggiati da veicoli non identificati. Il danno deve essere risarcito in tutta la sua estensione, ivi compreso il danno alla vita di relazione cui e` andata incontro per le menomazioni riportate la vittima del sinistro. E' evidente la irrazionalita` della disposizione legislativa che non ha adeguato nel tempo i previsti valori monetari della prestazione risarcitoria (15 milioni per ogni persona sinistrata, 25 milioni per ogni sinistro), sia perche` rimasti sproporzionatamente invariati nonostante l'elevazione di quelli della assicurazione obbligatoria, ai quali essi erano inizialmente allineati, sia per la disequazione non giustificabile tra la provvista crescente del Fondo (per il meccanismo della alimentazione percentuale sui premi incassati dalle imprese) e la fissita` delle sue potenzialita` di esborso, ma, soprattutto, per la incongruenza di un intervento di natura risarcitoria che, per la immodificabilita` dei termini monetari in cui si esprime sia assoggettato, nel decorso del tempo, alla progressiva riduzione e vanificazione del suo potere di mercato. Pertanto, per la lesione recata al principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), e` costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma primo, L. 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, per la parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, per la parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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