Corte costituzionale

Sentenza n. 560/1987

Corte cost., sent. 18 dicembre 1987, n. 560

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
560/1987
Data di deposito
18 dicembre 1987
Data di decisione
10 dicembre 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:560

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 1, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
  • legge n. 39 del 26 febbraio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 3912

Il fine solidaristico della contribuzione della generalita` degli assicurati alla alimentazione del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", non esclude ne` limita in alcun modo la natura risarcitoria, e non gia` indennitaria, della protezione garantita, dall'intervento del Fondo, ai danneggiati da veicoli non identificati. Il danno deve essere risarcito in tutta la sua estensione, ivi compreso il danno alla vita di relazione cui e` andata incontro per le menomazioni riportate la vittima del sinistro. E' evidente la irrazionalita` della disposizione legislativa che non ha adeguato nel tempo i previsti valori monetari della prestazione risarcitoria (15 milioni per ogni persona sinistrata, 25 milioni per ogni sinistro), sia perche` rimasti sproporzionatamente invariati nonostante l'elevazione di quelli della assicurazione obbligatoria, ai quali essi erano inizialmente allineati, sia per la disequazione non giustificabile tra la provvista crescente del Fondo (per il meccanismo della alimentazione percentuale sui premi incassati dalle imprese) e la fissita` delle sue potenzialita` di esborso, ma, soprattutto, per la incongruenza di un intervento di natura risarcitoria che, per la immodificabilita` dei termini monetari in cui si esprime sia assoggettato, nel decorso del tempo, alla progressiva riduzione e vanificazione del suo potere di mercato. Pertanto, per la lesione recata al principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), e` costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma primo, L. 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, per la parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, per la parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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