Corte costituzionale
Sentenza n. 54/1987
Corte cost., sent. 20 febbraio 1987, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/1987
- Data di deposito
- 20 febbraio 1987
- Data di decisione
- 13 febbraio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-ter, legge n. 114 del 16 aprile 1974
- decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
Parametri
Massime
Massima n. 4074
La diversita`, a livello economico-retributivo e, soprattutto, contributivo, delle situazioni dei pensionati da lavoro dipendente e dei pensionati da lavoro autonomo, adeguatamente giustifica il diverso trattamento riservato - a seconda che il dante causa abbia prestato, per almeno un quinquennio dopo il pensionamento, lavoro agricolo autonomo o dipendente - ai superstiti di pensionati della gestione speciale coltivatori diretti in ordine al diritto alla liquidazione della pensione di riversibilita` a carico dell'a.g.o.. Tanto piu` che la computabilita` nell'assicurazione ordinaria dei periodi di contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nel regime ordinario, e` prevista dalla legislazione vigente solo eccezionalmente; e che, in linea generale, la tendenza ad uniformare i trattamenti pensionistici deve essere attuata in modo necessariamente graduale, secondo le disponibilita` finanziarie esistenti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2-ter, L. 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione di riversibilita` per i superstiti del pensionato nella gestione speciale coltivatori diretti il quale, pur godendo del relativo trattamento con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970, abbia, successivamente al pensionamento, svolto lavoro autonomo per un periodo superiore ai cinque anni). - v. S. n. 33/1975, 126/1977, 42/1982 e 31/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter della legge 16 aprile 1974 n. 114, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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