Corte costituzionale
Sentenza n. 527/1987
Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 527
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 527/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 26 novembre 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:527
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, legge n. 322 del 2 aprile 1958
Parametri
Massime
Massima n. 3811
In materia pensionistica e in un contesto normativo caratterizzato dalla molteplicita` ed eterogeneita` delle disposizioni vigenti che non formano "sistema" ma "regimi" diversificati, non e` ammissibile una estensione automatica a lavoratori autonomi (liberi professionisti) della possibilita` di ricongiungere il periodo assicurativo maturato presso le relative "Casse" previdenziali di categoria con quello maturato nell'assicurazione generale per l'invalidita`, la vecchiaia ed i superstiti (I.v.s.) presso l'INPS, in caso di passaggio dall'attivita` libero-professionale a quella subordinata e viceversa. La norma di cui si chiede l'estensione ai liberi professionisti formulata con esclusivo riguardo ai lavoratori dipendenti, consente la ricongiunzione di periodi contributivi precedenti con l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, in quanto le due posizioni - quella di provenienza da forme sostitutive o esclusive e quella di confluenza (I.v.s.) - sono strutturate su tecniche contributive sostanzialmente omogenee. Le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, in cui permangono ancora aspetti di mutualita` (piu` o meno accentuata), sono invece differenziate, sotto molti aspetti, dalla assicurazione generale obbligatoria INPS, sia per quel che riguarda le contribuzioni che le prestazioni. Il ricongiungimento di posizioni cosi` eterogenee dovrebbe percio` essere necessariamente accompagnato da una articolata disciplina che contemperasse, con la salvaguardia dell'interesse del lavoratore, le esigenze, cosi` dell'organizzazione assicurativa di provenienza come dell'assicurazione generale obbligatoria; ed essendo, in ogni caso, presupposto di esso la individuazione sia del soggetto su cui deve gravare il costo sia della misura di questo. Una siffatta modifica normativa non puo` dunque non impegnare la discrezionalita` del legislatore, coinvolgendo altri organismi previdenziali tutti di natura pubblica, le cui posizioni potrebbero essere adeguatamente vagliate solo nella appropriata sede legislativa. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost. - dell'articolo unico della L. 2 aprile 1958, n. 322). - v.S. n. 133/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 322 ("Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza") sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 917 del 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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