Corte costituzionale
Sentenza n. 526/1987
Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 526
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 526/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 26 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:526
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, lett.d, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 3807
L'agevolazione della riduzione alla meta` dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, prevista per gli enti indicati dall'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1971, n. 601, essendo riferita al reddito complessivo del soggetto tassato, non e` assimilabile, in quanto situazione del tutto eterogenea, all'agevolazione dell'esenzione totale del tributo, stabilita dal precedente art. 5, la quale e`, per contro, applicabile limitatamente alla sola componente del reddito derivante da alcuni immobili appartenenti agli enti pubblici territoriali, mentre per il residuo reddito anche gli enti ivi indicati soggiacciono alla medesima disciplina delle partecipanze ed universita` agrarie. L'esenzione tributaria ex art. 5 riguarda esclusivamente i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili e la sua "ratio" sta nello stretto collegamento tra la qualita` dell'ente istituzionalmente preposto alla soddisfazione degli interessi propri di intere comunita` e la destinazione di quei beni alla immediata soddisfazione dei medesimi interessi. Essa non ricorre rispetto ad altri soggetti pubblici e rispetto agli stessi enti territoriali relativamente ai redditi provenienti dai beni disponibili i quali godono solo della riduzione alla meta` della imposta (art. 6 lett.a). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, lett. d, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui prevede la riduzione alla meta` dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativamente alle partecipanze e universita` agrarie mentre esclude, all'art. 5 dello stesso provvedimento , dalla tassazione lo Stato, le province, i comuni e relativi consorzi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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