Corte costituzionale
Sentenza n. 525/1987
Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 525
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 525/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 26 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:525
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, ultimo co., legge della Regione Emilia Romagna del 11 giugno 1985
Parametri
Massime
Massima n. 3895
Il principio della corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio e motivi del ricorso, deve ritenersi osservato quand'anche i primi siano espressi in forma sintetica e sommaria, purche` la Regione abbia potuto rendersi ragionevolmente conto della sostanziale identita` delle obiezioni rivoltele dal Governo e riprese poi piu` diffusamente nel ricorso. - cfr. S.nn. 217/1987, 289/1987.
Massima n. 3896
L'art. 28 u.c. della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (riforma sanitaria) che prevede l'acquisto diretto della Unita` sanitaria locale, dei suoi presidi e servizi di preparazioni farmaceutiche (di cui al II comma dello stesso articolo) per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari, deroga alla disciplina generale che consente ai produttori di medicinali e ai grossisti la vendita diretta solo alle farmacie, allo scopo di favorire la realizzazione di economie di gestione e un approvviggionamento piu` efficiente e piu` razionale dei medicinali e degli altri beni sanitari. Esso lascia altresi` alla discrezione del legislatore regionale i modi di attuazione di siffatta possibilita` tenendo conto delle esigenze di coordinamento tra l'attivita` delle farmacie comunali e i servizi erogati dalle UU.SS.LL.. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione al principio fondamentale contenuto nell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - dell'art. 8, ultimo comma, della legge Regione Emilia Romagna, approvata il 28 febbraio 1985 e riapprovata l'11 giugno successivo, che prevede per la U.S.L. la possibilita` di convenzionarsi con aziende comunali, consorziali o con societa` di capitali a prevalente partecipazione degli enti locali territoriali, al fine di acquisire medicinali, materiale sanitario, nonche` altri beni e servizi).
Massima n. 3897
Lo strumento della convenzione con produttori o grossisti costituiti in aziende comunali, consorziali o con societa` di capitali a prevalente partecipazione degli enti locali territoriali utilizzati dalle UU.SS.LL. per l'acquisto dei beni e dei servizi sanitari, sempre che si dimostri, sulla base di apposita indagine di mercato, piu` conveniente, piu` efficiente e piu` razionale rispetto agli altri strumenti offerti dalla contrattazione ad evidenza pubblica non contrasta con i principi della trattativa privata perche` la sua esperibilita` e` condizionata al miglior perseguimento della stessa finalita` (individuazione del contraente che offra le maggiori garanzie al fine di soddisfare l'interesse dedotto nel negozio nel modo piu` conveniente, piu` efficace e piu` razionale). Nell'ordinamento statale vigente non si rinviene un principio, che, vincolando alla assoluta liberta` di individuazione del contraente, precluda la possibilita` di circoscrivere preventivamente la sfera dei possibili soggetti cui rivolgersi per la stipula di contratti o convenzioni a seguito di trattativa privata. Anche la legge regionale come la normativa statale, puo` porre limitazioni alla sfera dei possibili contraenti "ratione subiecti" se tale previsione si accompagna alla esigenza di garantire un piu` efficiente, piu` razionale e meno costoso funzionamento della amministrazione sanitaria regionale nel suo complesso. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione ai principi fondamentali della contabilita` pubblica - dell'art. 8, ultimo comma, della legge della Regione Emilia Romagna, approvata il 28 febbraio 1985 e riapprovata l'11 giugno successivo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma (quarto), della legge della Regione Emilia-Romagna approvata il 28 febbraio 1985 e riapprovata l'11 giugno successivo concernente: "Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 29 marzo 1980 n. 22 recante norme per la utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'Unità Sanitaria Locale", in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione ai principi fondamentali della contabilità pubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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