Corte costituzionale

Sentenza n. 521/1987

Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 521

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
521/1987
Data di deposito
17 dicembre 1987
Data di decisione
26 novembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:521

Norme oggetto del giudizio

  • art. 162, legge n. 312 del 11 luglio 1980
  • art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972

Parametri

Massime

Massima n. 3810

La posizione dei funzionari a suo tempo inquadrati (ex art. 59, comma terzo, d.P.R. n. 748 del 1972) nella carriera dirigenziale con qualifica di primo dirigente, non e` ragguagliabile - in quanto conseguita in modo sostanzialmente automatico, in base all'anzianita` - a quella di coloro che, esclusi (per minore anzianita`) da tale inquadramento, sono pervenuti alla qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento, attraverso uno scrutinio per merito comparativo di cui l'anzianita` costituiva uno solo degli elementi di valutazione; pertanto, non costituisce irrazionale disparita` di trattamento il fatto che - ai fini e per gli effetti dell'esodo volontario di cui all'art. 67, d.P.R. n. 748 cit. - i primi conseguano la qualifica di dirigente superiore anziche` quella di dirigente generale, attribuita, per i medesimi fini ed effetti, agli ispettori generali divenuti tali con decorrenza dalla data (12 dicembre 1972) di entrata in vigore del d.P.R. n. 748 e retroattivamente equiparati (ex art. 162, L. n. 312 del 1980) a coloro che tale qualifica gia` rivestivano anteriormente. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 162, L. 11 luglio 1980 n. 312, in relazione all'art. 67, d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, nella parte in cui prevede, in sede di esodo volontario, particolari benefici soltanto per gli impiegati del ruolo ad esaurimento, con conseguente deteriore trattamento pensionistico per i dirigenti).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte dei Conti con ordinanza in data 26 febbraio 1986 (reg. ord. n. 628 del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze