Corte costituzionale

Sentenza n. 519/1987

Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 519

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
519/1987
Data di deposito
17 dicembre 1987
Data di decisione
26 novembre 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:519

Norme oggetto del giudizio

  • art. 579, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 3823

L'art. 579 cod.proc.pen., vincolando la Corte di Cassazione a disporre che si dia esecuzione alla condanna meno grave fra quelle irrevocabilmente pronunciate per il medesimo fatto contro la stessa persona, da` luogo ad un automatismo solo apparente, potendo verificarsi, nella scelta tra due o piu` sentenze, incertezze non lievi, sia per la presenza - accanto alla pena principale - di misure di sicurezza, pene accessorie, o altri piu` particolari effetti penali, sia per i riflessi che, a parita` di sanzioni, puo` avere l'eventuale diversita` del titolo di reato, sia infine per la necessita`, nel caso di fatti legati ad altri da vincolo di continuazione, di addivenire alla scomposizione degli episodi e della pena complessivamente inflitta; sussiste, per conseguenza, un interesse processuale del condannato ad interloquire, mediante il difensore tecnico, anteriormente all'emanazione della pronuncia che decide l'incidente, donde la necessita` che il ricorso del pubblico ministero sia notificato al condannato stesso, ad evitare che gli resti preclusa la nomina di un difensore di fiducia. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 579, comma primo, cod.proc.pen., nella parte in cui, riferendosi al ricorso del pubblico ministero, dispone: "Tale ricorso non e` notificato all'interessato". (Sull'applicabilita` dell'art. 24, comma secondo, Cost., a procedimenti giurisdizionali diversi da quello di cognizione, v. S. n. 280/1985, 98/1982, 188/1980, 125/1979, 5/1976, 168/1972 e 122/1972, 69/1970, 83/1969, e 53/1968; sulla funzione della "difesa tecnica", v. S. n. 74/1973, 63/1972, 96/1971, 76/1970 e 69/1970, 149/1969 e 148/1969; sulla necessita` di assicurare all'imputato o al condannato l'effettiva conoscenza degli atti, v. S. n. 280/1985, 178/1980, 57/1975, 177/1974, 186/1973, 168/1972 e 77/1972, 25/1970, 74/1965, nonche` - con riguardo alla possibilita` di designare il difensore di fiducia - S. n. 186/1973).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 579, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, riferendosi al ricorso del pubblico ministero, dispone: "Tale ricorso non è notificato all'interessato".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze