Corte costituzionale
Sentenza n. 519/1987
Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 519
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 519/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 26 novembre 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:519
Norme oggetto del giudizio
- art. 579, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 3823
L'art. 579 cod.proc.pen., vincolando la Corte di Cassazione a disporre che si dia esecuzione alla condanna meno grave fra quelle irrevocabilmente pronunciate per il medesimo fatto contro la stessa persona, da` luogo ad un automatismo solo apparente, potendo verificarsi, nella scelta tra due o piu` sentenze, incertezze non lievi, sia per la presenza - accanto alla pena principale - di misure di sicurezza, pene accessorie, o altri piu` particolari effetti penali, sia per i riflessi che, a parita` di sanzioni, puo` avere l'eventuale diversita` del titolo di reato, sia infine per la necessita`, nel caso di fatti legati ad altri da vincolo di continuazione, di addivenire alla scomposizione degli episodi e della pena complessivamente inflitta; sussiste, per conseguenza, un interesse processuale del condannato ad interloquire, mediante il difensore tecnico, anteriormente all'emanazione della pronuncia che decide l'incidente, donde la necessita` che il ricorso del pubblico ministero sia notificato al condannato stesso, ad evitare che gli resti preclusa la nomina di un difensore di fiducia. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 579, comma primo, cod.proc.pen., nella parte in cui, riferendosi al ricorso del pubblico ministero, dispone: "Tale ricorso non e` notificato all'interessato". (Sull'applicabilita` dell'art. 24, comma secondo, Cost., a procedimenti giurisdizionali diversi da quello di cognizione, v. S. n. 280/1985, 98/1982, 188/1980, 125/1979, 5/1976, 168/1972 e 122/1972, 69/1970, 83/1969, e 53/1968; sulla funzione della "difesa tecnica", v. S. n. 74/1973, 63/1972, 96/1971, 76/1970 e 69/1970, 149/1969 e 148/1969; sulla necessita` di assicurare all'imputato o al condannato l'effettiva conoscenza degli atti, v. S. n. 280/1985, 178/1980, 57/1975, 177/1974, 186/1973, 168/1972 e 77/1972, 25/1970, 74/1965, nonche` - con riguardo alla possibilita` di designare il difensore di fiducia - S. n. 186/1973).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 579, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, riferendosi al ricorso del pubblico ministero, dispone: "Tale ricorso non è notificato all'interessato".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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