Corte costituzionale
Sentenza n. 518/1987
Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 518
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 518/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 26 novembre 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:518
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947
Parametri
Massime
Massima n. 3892
Il servizio prestato in favore di una anziche` di un'altra branca dell'organizzazione amministrativa dello Stato non puo` costituire sufficiente elemento di distinzione per giustificare la diversita` di trattamento dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, con riguardo all'indennita` di cessazione dal servizio, prevista dall'art. 9 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, la quale tientra per la natura retributiva e la concorrente funzione previdenziale nel complessivo trattamento economico spettante ai dipendenti statali non di ruolo all'atto della cessazione dal servizio. Il mancato riconoscimento, agli insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale, del diritto a percepire l'indennita` di fine rapporto, rappresenta, pertanto, un trattamento discriminatorio, privo di ogni razionale giustificazione per tale categoria di pubblici dipendenti rispetto a tutti gli altri dipendenti non di ruolo, ed e`, conseguentemente, illegittimo - per violazione dell'art. 3 della Costituzione - l'art. 18 del d.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 nella parte in cui nega ai medesimi dipendenti il diritto a percepire tale indennita`. - cfr. S.nn. 65/1977; 40/1973. V., altresi`, S.nn. 156/1973; 236/1974; 208/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato"), nella parte in cui nega agl'insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale il diritto a percepire l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. n. 207 del 1947.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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