Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1987

Corte cost., sent. 19 gennaio 1987, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1987
Data di deposito
19 gennaio 1987
Data di decisione
14 gennaio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:5

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4007

La garanzia del diritto al proprio personale mantenimento dell'un coniuge verso l'altro, non puo' essere ragionevolmente fatta dipendere dal titolo della separazione, consensuale o giudiziale, intervenuta tra i coniugi stessi. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 156, comma sesto, cod.civ., nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute (concernenti il potere del giudice di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e di ordinare a terzi il pagamento delle somme dovute direttamente agli aventi diritto) si applichino ai coniugi separati consensualmente. - cfr. S.n. 144/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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