Corte costituzionale

Sentenza n. 481/1987

Corte cost., sent. 10 dicembre 1987, n. 481

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
481/1987
Data di deposito
10 dicembre 1987
Data di decisione
25 novembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:481

Norme oggetto del giudizio

  • art. 67, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 14, lett.c, regio decreto legge n. 1340 del 27 luglio 1934
  • art. 100, comma 1, regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
  • art. 67, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • legge n. 834 del 16 maggio 1935
  • art. 3, decreto luogotenenziale n. 876 del 20 maggio 1917
  • art. 11, regio decreto legge n. 1340 del 27 luglio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 3791

Le disposizioni secondo le quali le pensioni privilegiate dei militari di truppa dell'aeronautica sono liquidate facendosi riferimento all'ultimo stipendio o paga e al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio (non gia' a quello conseguito al momento del riconoscimento dell'infermita' che da' titolo alla pensione privilegiata), non concretano violazione del principio di eguaglianza, poiche' esse trovano corrispondenza nella analoga disciplina del diritto dei militari alla pensione normale; in entrambi i casi, percio', le sanzioni disciplinari irrogate - e, in ispecie, la perdita del grado - comportando una riduzione del trattamento in attivita', finiscono per spiegare effetti solo indiretti sulla misura della pensione; diversamente quindi da cio' che disponeva la L. n. 424/1966, e poi abrogata, per effetto della quale l'irrogazione delle predette sanzioni ovvero di condanne penali produceva riduzione o perdita della pensione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 14, lett. c, R.D.L. 27 luglio 1934, n. 1340, conv. in L. 16 maggio 1935, n. 834 - in relazione agli artt. 11 stesso decreto e 3 D.Lgt. 20 maggio 1917, n. 876 e 100, comma primo, R.D. 21 febbraio 1985, n. 70 e 67, commi secondo e quinto, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - V. S. nn. 3/1966; 78/1967; 112/1968, 113/1968; 144/1971, 147/1971; 25/1972; 24/1975; 83/1979; 288/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, lett. c) del r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834 - in relazione all'art. 11 dello stesso decreto ed agli artt. 3 del d. luog.le 20 maggio 1917, n. 876 e 100, primo comma, del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70 - nonché dell'art. 67, secondo e quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti - sez. IV giurisdizionale, con ordinanza emessa l'8 novembre 1982 e pervenuta alla Corte costituzionale il 5 ottobre 1984 (r.o. 1140/84).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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