Corte costituzionale
Sentenza n. 403/1987
Corte cost., sent. 19 novembre 1987, n. 403
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 403/1987
- Data di deposito
- 19 novembre 1987
- Data di decisione
- 11 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:403
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 18, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
- art. 11, Costituzione
- direttiva CEE del 24 aprile 1972
Massime
Massima n. 3691
L'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile per i veicoli e natanti immatricolati o registrati all'estero e temporaneamente circolanti in Italia, previsto dall'art. 6 della L. n. 990 del 1969 nelle due forme alternative della polizza di frontiera e del certificato internazionale di assicurazione,non contrasta con la direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972, la quale - in base alla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari sono coperti da un'assicurazione - stabilisce che ogni Stato membro della Comunita' si astenga dal relativo controllo civile sui veicoli provenienti da altro Stato membro, a condizione che ciascun ufficio nazionale di assicurazione garantisca il risarcimento del danno anche se il veicolo che l'abbia cagionato risulti sprovvisto di copertura assicurativa; ne' del pari sussiste contrasto tra la norma legislativa nazionale ed il D.M. 12 ottobre 1972, il quale, riproducendo quanto disposto dalla direttiva su citata, "legittima" l'U.C.I. a garantire il risarcimento dei danni prodotti da veicoli di altri Stati CEE "anche nel caso che il veicolo non sia coperto da assicurazione". (Non fondatezza - in riferimento all'art. 11 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 18, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui, rispettivamente, si dispone che anche i veicoli immatricolati o stazionanti abitualmente in altro Stato membro della Comunita' europea sono tenuti al possesso della "carta verde" o della polizza di frontiera, e non si prevede azione diretta per il risarcimento del danno qualora gli stessi veicoli non siano coperti da assicurazione).
Massima n. 3692
Il giudice ordinario e' abilitato a disapplicare le norme nazionali confliggenti o incompatibili con il diritto comunitario, qualora egli accerti che la normativa sovranazionale debba regolare il caso sottoposto alla sua cognizione. cfr. Sent. nn. 183/1973; 232/1975; 163/1977; 170/1984; 113/1985.
Massima n. 3693
La distinzione tra regolamenti e direttive comunitarie - gli uni immediatamente applicabili, le altre bisognevoli di leggi o provvedimenti di recezione e adattamento - non ha rilievo ove non sussista conflitto alcuno tra la norma sovranazionale e quella nazionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" modificata dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39), sollevata in riferimento all'art. 11 della Costituzione, dal Pretore di Modena con ordinanza del 29 marzo 1983 (reg. ord. n. 830/1983).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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