Corte costituzionale

Sentenza n. 403/1987

Corte cost., sent. 19 novembre 1987, n. 403

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
403/1987
Data di deposito
19 novembre 1987
Data di decisione
11 novembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:403

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
  • art. 18, legge n. 990 del 24 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 3691

L'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile per i veicoli e natanti immatricolati o registrati all'estero e temporaneamente circolanti in Italia, previsto dall'art. 6 della L. n. 990 del 1969 nelle due forme alternative della polizza di frontiera e del certificato internazionale di assicurazione,non contrasta con la direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972, la quale - in base alla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari sono coperti da un'assicurazione - stabilisce che ogni Stato membro della Comunita' si astenga dal relativo controllo civile sui veicoli provenienti da altro Stato membro, a condizione che ciascun ufficio nazionale di assicurazione garantisca il risarcimento del danno anche se il veicolo che l'abbia cagionato risulti sprovvisto di copertura assicurativa; ne' del pari sussiste contrasto tra la norma legislativa nazionale ed il D.M. 12 ottobre 1972, il quale, riproducendo quanto disposto dalla direttiva su citata, "legittima" l'U.C.I. a garantire il risarcimento dei danni prodotti da veicoli di altri Stati CEE "anche nel caso che il veicolo non sia coperto da assicurazione". (Non fondatezza - in riferimento all'art. 11 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 18, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui, rispettivamente, si dispone che anche i veicoli immatricolati o stazionanti abitualmente in altro Stato membro della Comunita' europea sono tenuti al possesso della "carta verde" o della polizza di frontiera, e non si prevede azione diretta per il risarcimento del danno qualora gli stessi veicoli non siano coperti da assicurazione).

Massima n. 3692

Il giudice ordinario e' abilitato a disapplicare le norme nazionali confliggenti o incompatibili con il diritto comunitario, qualora egli accerti che la normativa sovranazionale debba regolare il caso sottoposto alla sua cognizione. cfr. Sent. nn. 183/1973; 232/1975; 163/1977; 170/1984; 113/1985.

Massima n. 3693

La distinzione tra regolamenti e direttive comunitarie - gli uni immediatamente applicabili, le altre bisognevoli di leggi o provvedimenti di recezione e adattamento - non ha rilievo ove non sussista conflitto alcuno tra la norma sovranazionale e quella nazionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" modificata dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39), sollevata in riferimento all'art. 11 della Costituzione, dal Pretore di Modena con ordinanza del 29 marzo 1983 (reg. ord. n. 830/1983).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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