Corte costituzionale
Sentenza n. 382/1987
Corte cost., sent. 12 novembre 1987, n. 382
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 382/1987
- Data di deposito
- 12 novembre 1987
- Data di decisione
- 29 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:382
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 3, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 3579
La pena comminata, ai sensi del terzo comma dell'art. 23 della L. 18 aprile 1975, n. 110, per il reato di detenzione di arma clandestina non e' superiore a quella prevista per la piu' grave fattispecie di detenzione abusiva di arma immatricolata, in quanto non rileva al raffronto fra le due pene la possibilita', prevista per l'ipotesi piu' grave, di concedere l'attenuante del fatto di lieve entita' (di cui all'art. 5 L. 2 ottobre 1967, n. 895); d'altronde tale circostanza - secondo giurisprudenza consolidata - e' estensibile, per via interpretativa, anche all'ipotesi piu' lieve. Per giudicare della violazione dell'art. 3 Cost., non puo' farsi riferimento all'identita' del minimo della pena fra le due ipotesi in comparazione, se l'una pena, considerata nella sua intera espansione, si estende fino a livelli notevolmente superiori a quelli dell'altra. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 23, terzo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110). - Cfr. S. n. 199/1982.
Massima n. 3580
La disposizione dell'art. 23, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110, si limita a punire la detenzione di arma clandestina senza distinguere la detenzione di arma clandestina denunziata da quella non denunziata; per cui, ove la detenzione sia anche abusiva, si ha concorso formale di reati (con l'ipotesi di cui agli artt. 2 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate dal Tribunale di Vicenza con tre ordinanze datate 26 gennaio 1982 (nn. 512, 513 e 514/1982 reg. ord.), dal Tribunale di Mondovì con ordinanza 14 ottobre 1982 (n. 887/1982 reg. ord.) e dal Tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza 21 aprile 1983 (n. 636/1983 reg. ord.), in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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