Corte costituzionale
Sentenza n. 381/1987
Corte cost., sent. 12 novembre 1987, n. 381
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 381/1987
- Data di deposito
- 12 novembre 1987
- Data di decisione
- 29 ottobre 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:381
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3576
Il disposto dell'art. 168, n.2 - che prevede la revoca della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il beneficiario riporti nuova condanna per un reato commesso anteriormente - non determina un irrazionale diverso trattamento rispetto all'ipotesi in cui le due condanne si susseguano secondo l'ordine cronologico dei reati, posto che in tal caso la condanna per il primo reato sarebbe ostativa (art. 164, comma secondo, n.1, cod.pen.) alla sospensione condizionale della pena inflitta per il reato posterior in tempore. Disparita' di trattamento discende, invece, dal disposto dell'art. 164, comma secondo, n.1, cit. (non impugnato dal giudice a quo), nella parte in cui, ove sia gia' intervenuta condanna a pena detentiva per un delitto commesso posteriormente ad altro, vieta di concedere la sospensione condizionale della pena relativa al delitto commesso anteriormente e per il quale sopravvenga condanna, pur se fra l'uno e l'altro reato sia trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 163, comma primo, cod.pen.; divieto che, nella sua indiscriminatezza, non consente al giudice, che pronuncia la nuova condanna, di correlare (a posteriori) gli effetti delle condanne all'ordine temporale dei reati.(Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168, n.2 cod.pen., sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto la norma censurata non esclude la revoca della sospensione condizionale della pena quando il beneficiario riporti condanna per reato commesso in epoca antecedente al quinquennio che precede la commissione del reato per cui intervenne la prima condanna).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, n. 2 cod. pen, sollevata dal Tribunale di Agrigento, con ordinanza 19 giugno 1981, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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