Corte costituzionale

Sentenza n. 381/1987

Corte cost., sent. 12 novembre 1987, n. 381

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
381/1987
Data di deposito
12 novembre 1987
Data di decisione
29 ottobre 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:381

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3576

Il disposto dell'art. 168, n.2 - che prevede la revoca della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il beneficiario riporti nuova condanna per un reato commesso anteriormente - non determina un irrazionale diverso trattamento rispetto all'ipotesi in cui le due condanne si susseguano secondo l'ordine cronologico dei reati, posto che in tal caso la condanna per il primo reato sarebbe ostativa (art. 164, comma secondo, n.1, cod.pen.) alla sospensione condizionale della pena inflitta per il reato posterior in tempore. Disparita' di trattamento discende, invece, dal disposto dell'art. 164, comma secondo, n.1, cit. (non impugnato dal giudice a quo), nella parte in cui, ove sia gia' intervenuta condanna a pena detentiva per un delitto commesso posteriormente ad altro, vieta di concedere la sospensione condizionale della pena relativa al delitto commesso anteriormente e per il quale sopravvenga condanna, pur se fra l'uno e l'altro reato sia trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 163, comma primo, cod.pen.; divieto che, nella sua indiscriminatezza, non consente al giudice, che pronuncia la nuova condanna, di correlare (a posteriori) gli effetti delle condanne all'ordine temporale dei reati.(Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168, n.2 cod.pen., sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto la norma censurata non esclude la revoca della sospensione condizionale della pena quando il beneficiario riporti condanna per reato commesso in epoca antecedente al quinquennio che precede la commissione del reato per cui intervenne la prima condanna).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, n. 2 cod. pen, sollevata dal Tribunale di Agrigento, con ordinanza 19 giugno 1981, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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