Corte costituzionale
Sentenza n. 364/1987
Corte cost., sent. 4 novembre 1987, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 364/1987
- Data di deposito
- 4 novembre 1987
- Data di decisione
- 15 ottobre 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:364
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3616
Sussiste una diversita' di trattamento priva di giustificazione nella disciplina delle imposte sui redditi, la' dove si prevede la possibilita' di oblazione per la sola ipotesi di violazioni accertate fuori dell'ufficio (ovvero in occasione di accessi, ispezioni e verifiche), e la si esclude, al contrario, per le violazioni accertate in ufficio. La disparita' non e' giustificata non solo nell'ambito della stessa disciplina delle imposte sui redditi, ma anche nel confronto con altra analoga disciplina dell'imposta sul valore aggiunto che, in adeguamento alla normativa comunitaria, ha, invece, generalizzato la possibilita' di oblazione, consentendola anche per le violazioni constatate in ufficio. Pertanto l'art. 55, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., limitatamente alle parole "se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33".
Massima n. 3617
Con riguardo alle imposte sui redditi, l'irrogazione di pene pecuniarie non differenziate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, cui e' tenuto il sostituto d'imposta, non contrasta con il principio di eguaglianza, ove si consideri la funzione di controllo della dichiarazione, anche in ordine alle fonti di reddito del sostituito ed alle dichiarazioni che questi, a sua volta, e' obbligato a rendere e, altresi', il notevole rilievo sostanziale delle violazioni in esame, posto che qualsiasi omissione o ritardo della prescritta dichiarazione rende impossibile, o almeno intralcia gravemente, la suddetta attivita' di controllo, cosi' ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; questione gia' dichiarata non fondata con S. n. 128/1986).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole "Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33";
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 stesso d.P.R., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze