Corte costituzionale

Sentenza n. 364/1987

Corte cost., sent. 4 novembre 1987, n. 364

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
364/1987
Data di deposito
4 novembre 1987
Data di decisione
15 ottobre 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:364

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3616

Sussiste una diversita' di trattamento priva di giustificazione nella disciplina delle imposte sui redditi, la' dove si prevede la possibilita' di oblazione per la sola ipotesi di violazioni accertate fuori dell'ufficio (ovvero in occasione di accessi, ispezioni e verifiche), e la si esclude, al contrario, per le violazioni accertate in ufficio. La disparita' non e' giustificata non solo nell'ambito della stessa disciplina delle imposte sui redditi, ma anche nel confronto con altra analoga disciplina dell'imposta sul valore aggiunto che, in adeguamento alla normativa comunitaria, ha, invece, generalizzato la possibilita' di oblazione, consentendola anche per le violazioni constatate in ufficio. Pertanto l'art. 55, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., limitatamente alle parole "se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33".

Massima n. 3617

Con riguardo alle imposte sui redditi, l'irrogazione di pene pecuniarie non differenziate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, cui e' tenuto il sostituto d'imposta, non contrasta con il principio di eguaglianza, ove si consideri la funzione di controllo della dichiarazione, anche in ordine alle fonti di reddito del sostituito ed alle dichiarazioni che questi, a sua volta, e' obbligato a rendere e, altresi', il notevole rilievo sostanziale delle violazioni in esame, posto che qualsiasi omissione o ritardo della prescritta dichiarazione rende impossibile, o almeno intralcia gravemente, la suddetta attivita' di controllo, cosi' ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; questione gia' dichiarata non fondata con S. n. 128/1986).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole "Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33";

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 stesso d.P.R., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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