Corte costituzionale
Sentenza n. 34/1987
Corte cost., sent. 5 febbraio 1987, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/1987
- Data di deposito
- 5 febbraio 1987
- Data di decisione
- 29 gennaio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 4048
Poiche` nei contratti onerosi il valore delle prestazioni corrispettive e` almeno tendenzialmente uguale (fermo il ricorso all'azione generale di rescissione per lesione ove il valore predetto differisca oltre un dato limite), la capacita` contributiva cui e` d'uopo fare riferimento, nell'applicazione dell'art. 43 della legge sul registro, e` determinata dalla disponibilita` di ricchezza corrispondente al valore della contrattazione. E tale valore, per i contratti che hanno per oggetto beni mobili, e` indicato dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti, che ben possono essere costituiti da un accollo, a carico dell'acquirente, dei debiti dell'alienante verso i terzi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 43 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, denunciato - in riferimento all'art. 53 Cost. - nella parte in cui statuisce che nel trasferimento a titolo oneroso della proprieta` di una azienda, in cui siano presenti passivita`, la tassa proporzionale e` applicata in ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti tra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. con ordinanza 6 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di II grado di Siracusa (n. 895 R.O. 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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