Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1987

Corte cost., sent. 28 luglio 1987, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
290/1987
Data di deposito
28 luglio 1987
Data di decisione
4 giugno 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:290

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, ultimo co., decreto-legge n. 19 del 10 febbraio 1977
  • legge n. 106 del 6 aprile 1977

Parametri

Massime

Massima n. 4463

L'attivita` per la gestione provvisoria, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, imposta 'ope legis' alla S.A.R.A. (Societa` autostrade romane e abruzzesi) - contestualmente alla dichiarazione di decadenza della stessa dalla originaria concessione di esercizio - non incide in alcun modo sull'organizzazione societaria ne` sull'appartenenza e sulla composizione del capitale sociale di detta societa`, configurandosi essenzialmente quale prestazione obbligatoria, consistente in un 'facere' a carico della societa`; pertanto relativamente ad essa opera la sola garanzia (costituzionale) della riserva di legge - a tutela della liberta` del soggetto gravato - e non anche la previsione di un indennizzo, operante esclusivamente nei confronti delle 'ablazioni reali' ovvero di vincoli e limiti che incidono sul contenuto della proprieta`. Ne` l'art. 42, terzo comma, Cost., puo` costituire base idonea per l'attribuzione di un compenso per la prestazione coattiva di un 'opus' - compenso la cui determinazione sfugge ai criteri in base ai quali e` fissato l'indennizzo per ablazione di beni - non essendo da esso enucleabile un unico principio comprensivo e dell'indennizzo e della remunerazione di una attivita`, che hanno oggetto e finalita` diversi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, del d.l. 10 febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni in legge 6 aprile 1977, n. 106, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost.). - S. nn. 27/1979, 148/1979; 30/1965, 64/1965; 2/1962, in tema di prestazioni personali e riserva di legge. - S. nn. 92/1982; 89/1976; 55/1968; 119/1967; 6/1966, 90/1966 sui vincoli e limiti, a carattere espropriativo, dei beni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, del d.l. 10 febbraio 1977, n. 19 ("Decadenza della Società autostrade romane ed abruzzesi - S.A.R.A., dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara"), convertito con modificazioni nella l. 6 aprile 1977, n. 106, questione sollevata con l'ordinanza 21 maggio 1985 dalla Corte di Appello di Roma (Reg. ord. n. 42 del 1986), in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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