Corte costituzionale
Sentenza n. 29/1987
Corte cost., sent. 3 febbraio 1987, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/1987
- Data di deposito
- 3 febbraio 1987
- Data di decisione
- 16 gennaio 1987
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 27, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 26, legge n. 195 del 24 marzo 1958
Parametri
Massime
Massima n. 4042
Nel vigente sistema costituzionale, il referendum abrogativo ha natura di atto-fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria e, al pari di questa, deve potersi ispirare ad una puntuale ratio, di cui il quesito referendario puo` dirsi dotato (solo) quando in esso sia incorporata l'evidenza del fine intrinseco all'atto abrogativo.
Massima n. 4043
La richiesta referendaria mirante alla pura e semplice cancellazione di norme elettorali - quali quelle disciplinanti il procedimento per l'elezione dei membri togati nel C.S.M. - non e` di per se` teleologicamente significativa, poiche` - data l'ampia gamma di possibili sistemi elettorali e di loro eventuali combinazioni - non prospetta all'elettorato una chiara alternativa fra due scelte ben definite, in tal modo impedendo che il voto popolare sia reso con la necessaria consapevolezza. Per altro verso, non potendo gli organi costituzionali - o di rilevanza costituzionale, qual'e` il C.S.M. - essere esposti alla eventualita`, anche se soltanto teorica, di una paralisi nel loro funzionamento, l'organo a composizione elettiva, richiesta dalla Costituzione, non puo`, una volta costituito, essere privato neppure temporaneamente del complesso delle norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione; con la conseguenza che tali norme non potranno essere abrogate se non sostituendo ad esse una nuova disciplina: compito, questo, che solo il legislatore rappresentativo e` in grado di assolvere, rivelandosi il referendum, nella specie, strumento insufficiente. (Inammissibilita` della richiesta di referendum abrogativo degli artt. 25, 26 e 27 della L. 24 marzo 1958 n. 195, cosi` come risultanti dalle successive modificazioni e integrazioni).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE respinge la richiesta di referendum abrogativo degli artt. 25, 26, 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 ("Norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), iscritta al n. 36 del registro referendum, nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 13 dicembre 1986 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze