Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1987

Corte cost., sent. 23 luglio 1987, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
284/1987
Data di deposito
23 luglio 1987
Data di decisione
7 luglio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:284

Norme oggetto del giudizio

  • art. 58, comma 1, lett.h, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
  • art. 7, comma 8, lett.g, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
  • art. 58, comma 2, 1^parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
  • art. 7, comma 9, 1^parte, legge n. 28 del 21 febbraio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 4448

La condizione dell'anzianita` biennale di servizio - maturata al momento dell'entrata in vigore della legge n. 28/1980 - richiesta ai fini dell'ammissione dei (soli) lettori ai giudizi di idoneita` per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari, oltreche` discriminare, all'interno della stessa categoria di lettori, coloro che incaricati per la prima volta non possono, comunque, raggiungere l'anzianita` richiesta, introduce una deteriore condizione dei lettori rispetto a tutte le altre categorie (indicate nella stessa legge), per le quali vale un comune e piu` favorevole regime di ammissione ai suddetti giudizi - ovvero l'anzianita` di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979 -; risultando essi, in particolare, irragionevolmente discriminati rispetto alla categoria degli assistenti universitari incaricati, attesa l'identita` di 'status' e di funzioni che accomuna, secondo la normativa vigente, lettori e assistenti, pur nella peculiarita` dei rispettivi compiti. Per contrasto con i valori di eguaglianza e di ragionevolezza sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi gli artt. 7, ottavo comma, lett. g) della l. 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, primo comma, lett. h) del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui richiedono ai lettori ivi indicati un'anzianita` di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980.

Massima n. 4449

In conseguenza della contestuale dichiarazione di illegittimita` della condizione dell'anzianita` biennale richiesta ai lettori per l'ammissione ai giudizi di idoneita` per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari, va dichiarata, altresi`, l'illegittimita` costituzionale della prima parte del nono comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e della prima parte del secondo comma dell'art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per quanto stabiliscono intorno al computo dell'anzianita` biennale ivi prevista; dovendosi percio` applicare ai lettori il computo previsto per gli altri legittimati all'ammissione (ai giudizi di idoneita`), ovvero l'anzianita` di un solo anno accademico con un servizio effettivo di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7, ottavo comma, lett. g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"); e dell'art. 58, primo comma, lett. h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), nella parte in cui richiedono ai lettori ivi indicati un'anzianità di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale"), l'illegittimità costituzionale della prima parte del nono comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché della prima parte del secondo comma dell'art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per quanto stabiliscono intorno al computo dell'anzianità biennale ivi prevista.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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