Corte costituzionale

Sentenza n. 281/1987

Corte cost., sent. 23 luglio 1987, n. 281

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
281/1987
Data di deposito
23 luglio 1987
Data di decisione
7 luglio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:281

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 1, legge n. 646 del 13 settembre 1982
  • art. 1, legge n. 726 del 12 ottobre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 4438

La scelta del se e del come punire il partecipe necessario nelle fattispecie plurisoggettive bilaterali spetta al legislatore: tale scelta, nel caso del reato di subappalto o affidamento di cottimo senza autorizzazione, di opere pubbliche - in cui viene comminata anche al subappaltatore o all'affidatario una pena pecuniaria (fissa), congiunta a quella detentiva, pari ad un terzo del valore dell'opera appaltata - rispetta il principio di ragionevolezza, in relazione allo scopo normativo che e` quello di sbarrare il passo alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Peraltro, l'elasticita` della pena detentiva prevista, consente al giudice l'adeguamento della sanzione al fatto concreto e alla persona del partecipe, mentre, relativamente alla pena pecuniaria, pur potendo il giudice commisurarla almeno in relazione al fatto concreto, nella sua dimensione obbiettiva, sarebbe auspicabile, da parte del legislatore, l'introduzione di una diversa articolazione dell'istituto della conversione, in modo da consentire il completo adeguamento alla personalita` del reo anche delle pene pecuniarie fisse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, comma primo, L. 13 settembre 1982, n. 646, cosi` come sostituito dall'art. 1, L. 12 ottobre 1982, n. 726, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo co., l. 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale), così come sostituito dall'art. 1 della l. 12 ottobre 1982 n. 726 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 6 settembre 1982 n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa) sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 27 marzo 1984 (n. 947/84) dal Pretore di Foggia, con ord. 16 aprile 1986 (n. 615/86) dal Pretore di Male', con ord. 24 ottobre 1986 (n. 361/87) dal Pretore di Cles, e con ord. 23 gennaio 1986 (n. 328/86) dal Pretore di Maglie, quest'ultimo anche con riferimento all'art. 41 Cost.

Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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