Corte costituzionale
Sentenza n. 281/1987
Corte cost., sent. 23 luglio 1987, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 281/1987
- Data di deposito
- 23 luglio 1987
- Data di decisione
- 7 luglio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:281
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 1, legge n. 646 del 13 settembre 1982
- art. 1, legge n. 726 del 12 ottobre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 4438
La scelta del se e del come punire il partecipe necessario nelle fattispecie plurisoggettive bilaterali spetta al legislatore: tale scelta, nel caso del reato di subappalto o affidamento di cottimo senza autorizzazione, di opere pubbliche - in cui viene comminata anche al subappaltatore o all'affidatario una pena pecuniaria (fissa), congiunta a quella detentiva, pari ad un terzo del valore dell'opera appaltata - rispetta il principio di ragionevolezza, in relazione allo scopo normativo che e` quello di sbarrare il passo alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Peraltro, l'elasticita` della pena detentiva prevista, consente al giudice l'adeguamento della sanzione al fatto concreto e alla persona del partecipe, mentre, relativamente alla pena pecuniaria, pur potendo il giudice commisurarla almeno in relazione al fatto concreto, nella sua dimensione obbiettiva, sarebbe auspicabile, da parte del legislatore, l'introduzione di una diversa articolazione dell'istituto della conversione, in modo da consentire il completo adeguamento alla personalita` del reo anche delle pene pecuniarie fisse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, comma primo, L. 13 settembre 1982, n. 646, cosi` come sostituito dall'art. 1, L. 12 ottobre 1982, n. 726, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo co., l. 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale), così come sostituito dall'art. 1 della l. 12 ottobre 1982 n. 726 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 6 settembre 1982 n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa) sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 27 marzo 1984 (n. 947/84) dal Pretore di Foggia, con ord. 16 aprile 1986 (n. 615/86) dal Pretore di Male', con ord. 24 ottobre 1986 (n. 361/87) dal Pretore di Cles, e con ord. 23 gennaio 1986 (n. 328/86) dal Pretore di Maglie, quest'ultimo anche con riferimento all'art. 41 Cost.
Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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