Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1987

Corte cost., sent. 3 febbraio 1987, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1987
Data di deposito
3 febbraio 1987
Data di decisione
16 gennaio 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 32, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 842, codice civile
  • art. 10, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 14, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 16, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 20, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 29, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 31, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 28, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 9, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 4, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 30, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 18, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 2, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 33, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 11, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 17, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 12, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 15, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 13, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 32, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 3, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 19, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 27, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 8, legge n. 968 del 27 dicembre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 4040

Nel giudizio di ammissibilita` di richieste di referendum abrogativo deve dichiararsi inammissibile - ai sensi dell'art. 33, L.n. 352 del 1970 - l'intervento di associazioni venatorie, ne` al riguardo puo` trovare applicazione l'art. 32 della stessa legge (che prevede l'intervento di gruppi politici nel procedimento davanti all'Ufficio centrale per il referendum) per la diversa finalita` caratterizzante il procedimento di ammissibilita' dinanzi alla Corte costituzionale.

Massima n. 4041

Non deve essere sottoposto a consultazione popolare un quesito referendario di dubbio significato. (Inammissibilita` delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione: a) dell'art. 842 del cod.civ. - che prevede l'esercizio della caccia e della pesca nei fondi di proprieta` privata - in quanto risulta precluso all'elettore, favorevole all'abrogazione di una sola fra le due ipotesi normative, di operare una scelta fra esse, confondendolo, e di conseguenza incidendo sulla liberta` del diritto di voto; b) degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, L. 27 dicembre 1977, n. 968 - recante disposizioni in materia di protezione e tutela della fauna e di caccia - in quanto la richiesta, cosi` come formulata, risulta priva di quella chiarezza, che assicura l'espressione di un voto consapevole. Mentre essa esclude l'art. 1 della legge de qua, che contiene il principio ispiratore della legge stessa, propone l'abrogazione degli artt. 3, 10, 11, primo co., 20 e 31, sembrando cosi` finalizzata a limitare, non gia` l'attivita` venatoria, ma la protezione e la tutela della fauna. Inoltre, pur chiedendosi anche l'abrogazione dell'art. 8, ai sensi del quale "l'esercizio della caccia e` consentito",si escludono dal quesito gli artt. 21 e 22, i quali lasciano sopravvivere "la licenza di porto d'armi per uso di caccia" e l'"abilitazione all'esercizio venatorio").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile:

a) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile (iscritta al n. 29 reg. ref.);

b) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (iscritta al n. 30 reg. ref.) nei termini indicati in epigrafe; entrambe dichiarate legittime con ordinanze in data 13 dicembre 1986 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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