Corte costituzionale
Sentenza n. 278/1987
Corte cost., sent. 23 luglio 1987, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 278/1987
- Data di deposito
- 23 luglio 1987
- Data di decisione
- 22 maggio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:278
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 4434
La inapplicabilita`, alla giurisdizione "speciale" dei giudici militari, della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, risultante dalla lettera dell'art. 1 della legge n. 742/1969 - che prescrive la sospensione con riguardo alle giurisdizioni "ordinarie" ed "amministrative" - ed altresi` fondata su un indirizzo giurisprudenziale peraltro non uniforme, formatosi in materia, non trovava e non trova piu` - soprattutto a partire dalla riforma del 1981 - alcuna razionale giustificazione. Dacche`, infatti, l'avvento della Costituzione ha ricondotto il diritto penale militare (sostanziale e processuale) al sistema generale di garanzie, interessi particolari oggetto di tutela specifica (di quel diritto) - quali le esigenze di "celerita`" e "speditezza" del processo militare - non possono essere, ormai, ritenuti prevalenti, a meno che non abbiano una particolare giustificazione, su principi di generale applicazione, qual e`, nella specie, quello del "riposo feriale". Tanto piu` essi non trovano ora giustificazione - neppure nella fase di merito - a seguito della legge n. 180/1981, che ha eliminato le particolarita` del processo militare e introdotto numerose innovazioni (appello, ricorso per cassazione, presidenza tecnica nei collegi di merito e difensore tecnico), rendendo cosi` necessaria la garanzia della parita` di trattamento, delle parti e del processo, sia nei giudizi svolgentisi innanzi ai giudici ordinari e amministrativi e sia in quelli innanzi ai giudici militari. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione del termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace. - S. nn. 50/1976, 76/1961.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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