Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1987

Corte cost., sent. 23 luglio 1987, n. 278

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
278/1987
Data di deposito
23 luglio 1987
Data di decisione
22 maggio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:278

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 4434

La inapplicabilita`, alla giurisdizione "speciale" dei giudici militari, della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, risultante dalla lettera dell'art. 1 della legge n. 742/1969 - che prescrive la sospensione con riguardo alle giurisdizioni "ordinarie" ed "amministrative" - ed altresi` fondata su un indirizzo giurisprudenziale peraltro non uniforme, formatosi in materia, non trovava e non trova piu` - soprattutto a partire dalla riforma del 1981 - alcuna razionale giustificazione. Dacche`, infatti, l'avvento della Costituzione ha ricondotto il diritto penale militare (sostanziale e processuale) al sistema generale di garanzie, interessi particolari oggetto di tutela specifica (di quel diritto) - quali le esigenze di "celerita`" e "speditezza" del processo militare - non possono essere, ormai, ritenuti prevalenti, a meno che non abbiano una particolare giustificazione, su principi di generale applicazione, qual e`, nella specie, quello del "riposo feriale". Tanto piu` essi non trovano ora giustificazione - neppure nella fase di merito - a seguito della legge n. 180/1981, che ha eliminato le particolarita` del processo militare e introdotto numerose innovazioni (appello, ricorso per cassazione, presidenza tecnica nei collegi di merito e difensore tecnico), rendendo cosi` necessaria la garanzia della parita` di trattamento, delle parti e del processo, sia nei giudizi svolgentisi innanzi ai giudici ordinari e amministrativi e sia in quelli innanzi ai giudici militari. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione del termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace. - S. nn. 50/1976, 76/1961.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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