Corte costituzionale
Sentenza n. 272/1987
Corte cost., sent. 16 luglio 1987, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 272/1987
- Data di deposito
- 16 luglio 1987
- Data di decisione
- 3 luglio 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
Parametri
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
- art. 25, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 4427
Nei giudizi davanti alla Corte, aventi per oggetto questioni di legittimita` costituzionale, l'intervento puo` essere spiegato per la prima volta soltanto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta regionale. (Inammissibilita` dell'intervento dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma - in quanto tale associazione non era intervenuta nel giudizio di merito - nella causa di legittimita` costituzionale dell'art. 68, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578). - cfr. S.n. 230/1987.
Massima n. 4428
Va dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 68, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede che, nel caso di giudizio definito tra le parti, l'avvocato o il procuratore legale che fosse ancora creditore per gli onorari e le spese relative al giudizio stesso, puo` chiedere il pagamento di quanto gli e` dovuto anche alla parte avversaria: infatti, i motivi svolti dal giudice a quo non persuadono a deflettere dalle ragioni addotte da precedente sentenza in argomento. - cfr. S.n. 132/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità dell'intervento spiegato dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma, sez. 4 civ., con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 (n. 20 reg. ord. 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze