Corte costituzionale

Sentenza n. 266/1987

Corte cost., sent. 16 luglio 1987, n. 266

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
266/1987
Data di deposito
16 luglio 1987
Data di decisione
3 luglio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:266

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 629 del 27 ottobre 1973
  • art. 93, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 4419

Non ha alcuna ragionevole giustificazione limitare la concessione della pensione privilegiata ordinaria di cui all'art. 1 della L. 27 ottobre 1973, n. 629, ai soli aventi causa di militari o funzionari o agenti di P.S. deceduti - per le cause ivi previste - in attivita` di servizio: poiche` il riconoscimento di tale pensione e` collegato precipuamente alla sussistenza del nesso di casualita` tra la morte e il servizio svolto (repressione del terrorismo, della criminalita`, mantenimento dell'ordine pubblico), non puo` logicamente avere alcun rilievo il momento in cui si verifica la morte, e cioe`, la vigenza o meno del rapporto di servizio. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - il comma primo del predetto art. 1, L. 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attivita` di servizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 27 ottobre 1973 n. 629 (Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia) riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GRECO

Testo integrale

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