Corte costituzionale
Sentenza n. 266/1987
Corte cost., sent. 16 luglio 1987, n. 266
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 266/1987
- Data di deposito
- 16 luglio 1987
- Data di decisione
- 3 luglio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:266
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 629 del 27 ottobre 1973
- art. 93, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 4419
Non ha alcuna ragionevole giustificazione limitare la concessione della pensione privilegiata ordinaria di cui all'art. 1 della L. 27 ottobre 1973, n. 629, ai soli aventi causa di militari o funzionari o agenti di P.S. deceduti - per le cause ivi previste - in attivita` di servizio: poiche` il riconoscimento di tale pensione e` collegato precipuamente alla sussistenza del nesso di casualita` tra la morte e il servizio svolto (repressione del terrorismo, della criminalita`, mantenimento dell'ordine pubblico), non puo` logicamente avere alcun rilievo il momento in cui si verifica la morte, e cioe`, la vigenza o meno del rapporto di servizio. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - il comma primo del predetto art. 1, L. 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attivita` di servizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 27 ottobre 1973 n. 629 (Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia) riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GRECO
Testo integrale
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