Corte costituzionale
Sentenza n. 256/1987
Corte cost., sent. 13 luglio 1987, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 256/1987
- Data di deposito
- 13 luglio 1987
- Data di decisione
- 2 luglio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:256
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, lett. B, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 4408
La configurazione delle fattispecie criminose e le valutazioni in ordine alla congruita` delle pene sono censurabili in sede di giudizio di legittimita` costituzionale solo nel caso di irragionevolezza delle previsioni normative di tal misura da condurre a sperequazioni palesemente inique. - cfr. S.n. 132/1986; O.n. 84/1984.
Massima n. 4409
La previsione di un elevato minimo edittale di pena pecuniaria per l'esecuzione di lavori edilizi in totale difformita` o assenza della concessione, ovvero per la prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione, e` giustificata dall'esigenza di assicurare, mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio degli illeciti urbanistici ed edilizi, l'effettivita` degli strumenti di controllo dell'uso del territorio. Non e`, comunque, preclusa - atteso l'ampio margine rispetto al previsto massimo edittale - la possibilita` di graduare la sanzione secondo la gravita` del reato, ne` quella di valutare la eventuale spontanea ottemperanza all'ordinanza di demolizione ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20, lett. b, L. 28 febbraio 1985 n. 47). - v. anche S.n. 45/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Teano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze