Corte costituzionale

Sentenza n. 256/1987

Corte cost., sent. 13 luglio 1987, n. 256

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
256/1987
Data di deposito
13 luglio 1987
Data di decisione
2 luglio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:256

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, lett. B, legge n. 47 del 28 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 4408

La configurazione delle fattispecie criminose e le valutazioni in ordine alla congruita` delle pene sono censurabili in sede di giudizio di legittimita` costituzionale solo nel caso di irragionevolezza delle previsioni normative di tal misura da condurre a sperequazioni palesemente inique. - cfr. S.n. 132/1986; O.n. 84/1984.

Massima n. 4409

La previsione di un elevato minimo edittale di pena pecuniaria per l'esecuzione di lavori edilizi in totale difformita` o assenza della concessione, ovvero per la prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione, e` giustificata dall'esigenza di assicurare, mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio degli illeciti urbanistici ed edilizi, l'effettivita` degli strumenti di controllo dell'uso del territorio. Non e`, comunque, preclusa - atteso l'ampio margine rispetto al previsto massimo edittale - la possibilita` di graduare la sanzione secondo la gravita` del reato, ne` quella di valutare la eventuale spontanea ottemperanza all'ordinanza di demolizione ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20, lett. b, L. 28 febbraio 1985 n. 47). - v. anche S.n. 45/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Teano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze