Corte costituzionale

Sentenza n. 255/1987

Corte cost., sent. 13 luglio 1987, n. 255

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
255/1987
Data di deposito
13 luglio 1987
Data di decisione
2 luglio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:255

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 4407

La sospensione dei termini nel periodo feriale e` istituto anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa: la sua applicazione non puo` arbitrariamente essere limitata al caso dei soli termini processuali "in senso stretto" (presupponenti il giudizio gia` iniziato), con esclusione di ipotesi come quella del termine per l'opposizione alla stima dell'indennita` di esproprio, in cui il diritto dell'espropriando e` connesso ad una azione giudiziaria. La situazione di chi deve ricorrere in periodo feriale ad un legale perche` rediga un atto processuale (in senso stretto) non e`, infatti, diversa da quella di chi deve necessariamente - (per non far scadere il termine di cui agli artt. 19, L. 22 ottobre 1971, n. 865 e 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10) ricorrere ad un legale per predisporre l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che e` certamente un atto processuale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione del predetto art. 24 Cost. - l'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista, si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. - cfr. S.nn. 130/1974, 40/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 ("Sospensione dei termini processuali in periodo feriale") nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata") nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilità dei suoli").

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze