Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1987

Corte cost., sent. 3 febbraio 1987, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/1987
Data di deposito
3 febbraio 1987
Data di decisione
16 gennaio 1987
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Francesco Saja
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:25

Norme oggetto del giudizio

  • comma 1, art.unico, legge n. 8 del 10 gennaio 1983
  • comma 3, art.unico, legge n. 8 del 10 gennaio 1983
  • comma 5, art.unico, legge n. 8 del 10 gennaio 1983
  • comma 7, art.unico, legge n. 8 del 10 gennaio 1983
  • comma 10, art.unico, legge n. 8 del 10 gennaio 1983
  • comma 13, art.unico, legge n. 8 del 10 gennaio 1983
  • comma 1, art.unico, lett.b, legge n. 856 del 18 dicembre 1973
  • comma 6, art.unico, legge n. 8 del 10 gennaio 1983
  • comma 8, art.unico, legge n. 8 del 10 gennaio 1983
  • comma 9, art.unico, legge n. 8 del 10 gennaio 1983
  • comma 2, art.unico, legge n. 8 del 10 gennaio 1983
  • comma 12, art.unico, legge n. 8 del 10 gennaio 1983
  • comma 11, art.unico, legge n. 8 del 10 gennaio 1983
  • comma 4, art.unico, legge n. 8 del 10 gennaio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 4035

Va dichiarata l'ammissibilita` di richieste di referendum abrogativo nel caso in cui non sussista alcuna delle cause ostative previste espressamente dall'art. 75, comma secondo, Cost. o desumibili dall'ordinamento costituzionale del referendum abrogativo ed in particolare se non operi il limite delle convenzioni internazionali, in relazione al Trattato istitutivo della Comunita` europea dell'energia atomica. (Ammissibilita`, in quanto estranee a tale Trattato, delle richieste di referendum per l'abrogazione: a) dell'articolo unico, commi dal primo al dodicesimo, della L. 10 gennaio 1983 n. 8, che stabilisce i criteri e le modalita` per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi; b) dell'articolo unico, tredicesimo comma, stessa legge n. 8 del 1983, il quale dispone che se non sia tempestivamente perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento e` effettuata dal CIPE; c) dell'art. 1, comma settimo, L. 18 dicembre 1973, n. 856, limitatamente all'attribuzione all'ENEL della facolta` di promuovere la costituzione di societa`, con societa` o enti stranieri o di assumervi partecipazioni, al fine di realizzare o gestire impianti elettronucleari. Di tali quesiti, infatti, il primo concerne un problema di politica interna relativo ai rapporti economici tra enti che operano nell'ordinamento nazionale (Enel, Enea, Regioni e Comuni); il secondo riguarda la distribuzione della competenza tra i vari organi ed enti nazionali al fine di determinare la localizzazione delle centrali elettronucleari ed il terzo, infine, la facolta` dell'Ente che costituisce espressione dell'autonomia negoziale dello stesso, senza alcun collegamento con la disciplina comunitaria, di cui agli artt. 45 e segg. del ricordato Trattato, disciplinanti, invece, le "imprese comuni". - V. S. nn. 16/1978 e 31/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ammette le richieste di referendum:

per l'abrogazione dell'art. un., commi dal primo al dodicesimo, l. 10 gennaio 1983 n. 8 (Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi);

per l'abrogazione del cit. art. unico, tredicesimo comma, l. n. 8 del 1983;

per l'abrogazione dell' art. unico, comma primo, lett. b), l. 18 dicembre 1973 n. 856 (Modifica all'art. 1, comma settimo, l. 6 dicembre 1962 n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica); richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 15 dicembre 1986, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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