Corte costituzionale
Sentenza n. 245/1987
Corte cost., sent. 6 luglio 1987, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/1987
- Data di deposito
- 6 luglio 1987
- Data di decisione
- 1° luglio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, legge n. 2359 del 25 giugno 1985
Parametri
Massime
Massima n. 4395
La piena autonomia dell'atto di retrocessione rispetto a quello espropriativo comporta che, avvenuta l'espropriazione, l'eventuale destinatario della tutela prevista dall'art. 42 Cost. non e` l'originario proprietario, ma l'espropriante. In tale contesto, la possibilita` che il prezzo della retrocessione per mancata utilizzazione del bene espropriato ecceda l'ammontare dell'indennita` di esproprio si giustifica, in quanto non sarebbe equo consentire all'espropriato - il quale ben puo` investire l'indennizzo percepito - di avvantaggiarsi della svalutazione dell'indennita` a suo tempo corrisposta; la posizione dell'espropriato non resta, peraltro, priva di equa valutazione, tenuto conto che alla determinazione del prezzo della retrocessione deve procedersi con i medesimi criteri in base ai quali fu determinata l'indennita` di esproprio. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 42, commi secondo e terzo, Cost., e relativa all'art. 63, L. 25 giugno 1865 n. 2359, in quanto non prevede che - in mancanza di opere che abbiano aumentato il valore dei beni espropriati - il prezzo della retrocessione non debba eccedere l'ammontare dell'indennita` ricevuta dall'espropriato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 l. 25 giugno 1865, n. 2359 (Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica), sollevata in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost., dalla Corte di appello dell'Aquila, con ordinanza 3 dicembre 1985 (r.o. 1986, n. 592).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze