Corte costituzionale

Sentenza n. 229/1987

Corte cost., sent. 17 giugno 1987, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
229/1987
Data di deposito
17 giugno 1987
Data di decisione
4 giugno 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:229

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4372

L'inserimento del figlio minorenne gia` riconosciuto nella famiglia legittima di uno dei genitori naturali puo` essere autorizzato dal giudice anche in caso di rifiuto di consenso da parte dell'altro genitore che ha effettuato il riconoscimento, qualora il rifiuto stesso risulti contrario all'interesse del figlio, potendo il giudice, in funzione di tale esclusivo interesse, escludere ('ex' art. 317-bis cod. civ.) il genitore dall'esercizio della potesta`. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 252, ultimo comma, cod.civ.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 252, ultimo comma, del codice civile, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze con ordinanza del 22 aprile 1977, reg. ord. n. 412 del 1980, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CASAVOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze