Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1987

Corte cost., sent. 8 giugno 1987, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/1987
Data di deposito
8 giugno 1987
Data di decisione
3 giugno 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:214

Norme oggetto del giudizio

  • tit.II All, n.17, legge della Regione Emilia Romagna n. 60 del 29 dicembre 1980
  • art. 1, tit.II All, n.16, legge della Regione Emilia Romagna n. 26 del 23 agosto 1979

Parametri

Massime

Massima n. 4348

L'autonomia legislativa regionale in materia tributaria e` regolata dall'art. 119 Cost. e deve quindi esercitarsi nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato: in particolare, relativamente alla misura delle tasse per il rilascio e il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie - assimilabili pienamente alle riserve di caccia - nel rispetto dei limiti massimi impositivi stabiliti dalle leggi 16 maggio 1970 n. 281 (art. 3) e 23 novembre 1979, n. 594, sulla cui vigenza non ha inciso la L.n. 968 del 1977, recante la nuova disciplina sulla caccia. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del predetto art. 119 Cost. - l'art. 1 della l.reg. Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 e del n. 16 del titolo secondo dell'allegata tabella, nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro, la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie. Va altresi` dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita` costituzionale del n. 17 del titolo secondo della tariffa allegata alla l. reg. Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60, nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie. - cfr. S.n. 271/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg. Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e del n. 16 del titolo II dell'allegata tabella, nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie; dichiara, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del n. 17 del titolo II della tariffa allegata alla l. reg. Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60 (Modifica della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26, "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali'), nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze