Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1987

Corte cost., sent. 28 maggio 1987, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
210/1987
Data di deposito
28 maggio 1987
Data di decisione
22 maggio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:210

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 349 del 8 luglio 1986
  • art. 7, legge n. 349 del 8 luglio 1986
  • art. 6, legge n. 349 del 8 luglio 1986
  • art. 12, comma 1, lett.c, legge n. 349 del 8 luglio 1986
  • art. 18, comma 4, legge n. 349 del 8 luglio 1986
  • art. 18, comma 5, legge n. 349 del 8 luglio 1986
  • art. 13, legge n. 349 del 8 luglio 1986

Parametri

  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.14, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.15, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.18, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.7, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.24, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 10, Costituzione
  • trattato, accordo internazionale del 5 settembre 1946

Massime

Massima n. 4342

La norma che attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di impartire direttive agli enti autonomi o agli organismi di gestione dei parchi nazionali, non lede le competenze delle Province autonome, in quanto, per quel che concerne il Parco nazionale dello Stelvio, trattasi di direttive rivolte all'Amministrazione delle foreste demaniali del Bormio (che fa parte dell'organizzazione statale) e finalizzate a tutelare interessi unitari di livello nazionale - connessi ad obiettivi scientifici, educativi e di protezione ambientale - con i quali devono armonicamente coordinarsi gli interessi meramente locali appartenenti alla sfera provinciale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 8 luglio 1986, n. 349, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 16, 21; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Massima n. 4343

Non sono invasive delle competenze spettanti alle Province autonome le norme che attribuiscono al Ministro dell'ambiente il potere di valutare l'impatto ambientale di determinati progetti ed opere ed, eventualmente, ordinarne la sospensione; che demandano al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare determinate aree ad elevato rischio ambientale e deliberare piani di disinquinamento; che, infine, consentono la sostituzione del predetto Ministro alle Regioni in caso di inadempimento degli obblighi che ad esse incombono. Lo spessore di tali poteri, attribuiti anche in funzione di indirizzo e coordinamento, si giustifica, infatti, per la sussistenza di specifici obblighi comunitari a precipuo carico dello Stato, e per la necessita` di cura e salvaguardia di interessi di livello nazionale e di valori costituzionali primari - quali l'ambiente e la salute (artt. 9 e 32 Cost.) - alla cui stregua e` in atto una riconsiderazione unitaria della tutela ambientale come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettivita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 6 e 7, L. 8 luglio 1986 n. 349, in riferimento all'art. 8, nn. 3, 4, 5, 6, 7,, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 24; all'art. 9, nn. 9, 10 e 11; ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione). - v. S. nn. 151/1986 e 153/1986.

Massima n. 4344

L'attribuzione alle sole associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o interregionale dei poteri di presentare terne di candidati per la nomina a membri del Consiglio Nazionale per l'ambiente, di denunciare fatti produttivi di danno ambientale, di intervenire nei giudizi per il relativo risarcimento, e di promuovere i giudizi per l'annullamento degli atti illegittimi, non viola le competenze della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto quest'ultima ha un proprio rappresentante in seno al Consiglio, e la facolta` di denuncia e` conferita anche alla Provincia ed al singolo cittadino. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 12, comma primo, lett. c), 13 e 18, L. 8 luglio 1986 n. 349, in riferimento agli artt. 2, 3, comma terzo, 8, nn. 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 10 Cost. in relazione all'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi (Reg. Ric. nn. 23 e 24/1986), dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) della legge 8 luglio 1986 n. 349 in toto ed in particolare degli artt. 5, 6, 7, 12, comma primo, lett. c), 13 e 18, commi quarto e quinto, della medesima legge, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 2, 3, comma terzo, 8, nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21 e 24; 9, nn. 9, 10; 16, comma primo, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione e 10 Cost., con ricorso notificato il 12 agosto 1986 (Reg. Ric. n. 23/1986);

b) degli artt. 5 e 6 legge 8 luglio 1986 n. 349 sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24; 9, nn. 9, 10, 11; 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, con ricorso notificato il 12 agosto 1986 (Reg. Ric. n. 24/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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