Corte costituzionale
Sentenza n. 205/1987
Corte cost., sent. 28 maggio 1987, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/1987
- Data di deposito
- 28 maggio 1987
- Data di decisione
- 22 maggio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 198, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 4334
Una volta che sia riconosciuta dall'Amministrazione l'illegittimita` dell'imposizione e venga disposto, quindi, lo sgravio, la situazione del contribuente che non abbia diritto allo sgravio si differenzia nettamente da quella del contribuente che vi abbia diritto. Questi va percio` tenuto indenne degli oneri accessori connessi al tributo illegittimo ed ha diritto al rimborso anche della maggiorazione per prolungata rateazione; poiche` questa, non essendo oggetto di un'obbligazione autonoma, trova il proprio necessario presupposto nella iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, dell'imposta seguendone, altresi`, le sorti. Attesa, inoltre, l'affinita` di natura e funzione che lega la maggiorazione per prolungata rateazione all'indennita` di mora, costituisce una disparita` di trattamento dei contribuenti priva di obbiettiva giustificazione e, percio`, lesiva del principio di eguaglianza, il disporre che l'una - la maggiorazione per prolungata rateazione - sia esclusa dal rimborso e l'altra - indennita` di mora - al contrario sia rimborsabile (anche per effetto di sentenza costituzionale e, ora, in virtu` dell'art. 42 d.P.R. n. 602/1973). Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 198, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione. - S. n. 13/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del T.U. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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