Corte costituzionale
Sentenza n. 204/1987
Corte cost., sent. 28 maggio 1987, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 204/1987
- Data di deposito
- 28 maggio 1987
- Data di decisione
- 22 maggio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:204
Norme oggetto del giudizio
- tar.all.14, legge della Regione Piemonte n. 13 del 6 marzo 1980
- art. 57, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 60 del 17 ottobre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 4331
Non essendo stati prospettati profili nuovi rispetto a medesima questione gia` precedentemente decisa, nel senso dell'infondatezza, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla L. reg. Piemonte 6 marzo 1980 n. 13. - cfr. S.n. 271/1986.
Massima n. 4332
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale della L. reg. Pienmonte 17 ottobre 1979, n. 60, art. 57, comma secondo, nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro, la tassa per la concessione e l'esercizio alle aziende faunistico-venatorie: tale norma e` stata infatti gia` dichiarata costituzionalmente illegittima con precedente sentenza. - cfr. S.n. 271/1986.
Massima n. 4333
La potesta` legislativa tributaria delle regioni a statuto ordinario deve esplicarsi nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione statale (art. 119 Cost.) e in particolare, in materia di tasse su concessioni regionali, nel rispetto dei limiti impositivi di cui alle Leggi n.281 del 1970 (art. 3) e 594 del 1979, anche per quanto concerne le tasse sulle riserve di caccia. Riguardo a queste ultime non puo` ritenersi in contrario che l'art. 24 della L.n. 968 del 1977 abbia attribuito alle Regioni una illimitata potesta` tributaria, poiche` tale norma conferma solo l'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa in materia, senza incidere sui limiti stabiliti dalla legislazione statale. Pertanto, non avendo rispettato i limiti quantitativi determinati dalla legislazione statale, l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 119 Cost.- nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro, la tassa di concessione per le riserve di caccia. - cfr. S.n. 271/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 119 Cost.;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia"), nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le aziende faunistico-venatorie, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia"), nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le aziende di caccia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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