Corte costituzionale
Sentenza n. 203/1987
Corte cost., sent. 28 maggio 1987, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/1987
- Data di deposito
- 28 maggio 1987
- Data di decisione
- 22 maggio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 41 del 3 dicembre 1976
- art. 27, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 41 del 3 dicembre 1976
Parametri
- art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 116, Costituzione
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 4330
Rientra nella competenza legislativa regionale e quindi, anche della Provincia Autonoma di Trento, la disciplina dei requisiti e delle modalita` di emanazione delle ingiunzioni di pagamento (compresa la possibilita` che questa siano considerate titolo esecutivo senza che sia prescritta la vidimazione della competente autorita` giudiziaria) trattandosi di atti di natura non giurisdizionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 27, comma secondo, L.prov. Trento 3 dicembre 1976, n. 41, denunziato - in riferimento agli artt. 116 Cost. e da 8 a 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - in quanto prevede l'ingiunzione di pagamento come titolo esecutivo indipendentemente dalla vidimazione dell'autorita` giudiziaria, in difformita` dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, senza che lo Statuto stesso stabilisca competenze provinciali in materia di procedura amministrativa per la riscossione delle entrate patrimoniali). - cfr. S.n. 72/1977.
Massima n. 4329
Per le Regioni e Province autonome deve escludersi una qualsiasi competenza legislativa in materia giurisdizionale ed altresi` la possibilita` di interferire con la normativa generale o speciale dello Stato nel disciplinare materie di rispettiva competenza, sia essa concorrente o esclusiva. E' altresi` preclusa alle stesse ogni possibilita` di riprodurre,nelle proprie leggi, norme legislative statali, in quanto cio` comporterebbe un'indebita novazione della fonte. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma terzo, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41 il quale, disciplinando il procedimento di opposizione all'ingiunzione, stabilisce che l'opposizione stessa puo` essere proposta, entro un certo termine, con ricorso al Pretore del luogo in cui e` stata accertata l'infrazione. - cfr. S.nn. 4/1956, 12/1957, 81/1976, 72/1977, 128/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma terzo, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma secondo, della citata legge Provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41, sollevata, con riferimento agli artt. da 8 a 15 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 116 Cost. con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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