Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1987

Corte cost., sent. 28 maggio 1987, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
203/1987
Data di deposito
28 maggio 1987
Data di decisione
22 maggio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:203

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 41 del 3 dicembre 1976
  • art. 27, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 41 del 3 dicembre 1976

Parametri

  • art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 116, Costituzione
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 4330

Rientra nella competenza legislativa regionale e quindi, anche della Provincia Autonoma di Trento, la disciplina dei requisiti e delle modalita` di emanazione delle ingiunzioni di pagamento (compresa la possibilita` che questa siano considerate titolo esecutivo senza che sia prescritta la vidimazione della competente autorita` giudiziaria) trattandosi di atti di natura non giurisdizionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 27, comma secondo, L.prov. Trento 3 dicembre 1976, n. 41, denunziato - in riferimento agli artt. 116 Cost. e da 8 a 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - in quanto prevede l'ingiunzione di pagamento come titolo esecutivo indipendentemente dalla vidimazione dell'autorita` giudiziaria, in difformita` dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, senza che lo Statuto stesso stabilisca competenze provinciali in materia di procedura amministrativa per la riscossione delle entrate patrimoniali). - cfr. S.n. 72/1977.

Massima n. 4329

Per le Regioni e Province autonome deve escludersi una qualsiasi competenza legislativa in materia giurisdizionale ed altresi` la possibilita` di interferire con la normativa generale o speciale dello Stato nel disciplinare materie di rispettiva competenza, sia essa concorrente o esclusiva. E' altresi` preclusa alle stesse ogni possibilita` di riprodurre,nelle proprie leggi, norme legislative statali, in quanto cio` comporterebbe un'indebita novazione della fonte. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma terzo, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41 il quale, disciplinando il procedimento di opposizione all'ingiunzione, stabilisce che l'opposizione stessa puo` essere proposta, entro un certo termine, con ricorso al Pretore del luogo in cui e` stata accertata l'infrazione. - cfr. S.nn. 4/1956, 12/1957, 81/1976, 72/1977, 128/1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma terzo, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma secondo, della citata legge Provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41, sollevata, con riferimento agli artt. da 8 a 15 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 116 Cost. con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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