Corte costituzionale
Sentenza n. 200/1987
Corte cost., sent. 28 maggio 1987, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 200/1987
- Data di deposito
- 28 maggio 1987
- Data di decisione
- 22 maggio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 106, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
- art. 63, legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- art. 20, legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 4323
Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, solo l'effettivo abituale esercizio di attivita` commerciali - ancorche` non organizzate nella forma civilistica dell'impresa (ex art. 2082 cod. civ.) - che, per presunzione legislativa, perseguono fini di lucro, realizza il "reddito d'impresa" valido ai fini dell'assoggettabilita` delle plusvalenze all'imposta di ricchezza mobile. Il primo comma dell'art. 106 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, arbitrariamente estendendo la sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di tutte, indistintamente, le societa` ed enti tassabili in base a bilancio - comprese quelle non esercenti attivita` commerciali - viola, percio`, l'art. 76 Cost., legiferando oltre i limiti della delega ricevuta, giacche` l'art. 63 della precitata legge n. 1/1956 non consentiva certamente l'allargamento delle imposizioni in ricchezza mobile, delle plusvalenze societarie, gia` individuate dalla norma delegante; e ponendosi altresi` in contrasto con gli artt. 81, secondo comma e 100 dello stesso testo unico - che hanno rettamente interpretato le norme deleganti - contravviene alla esigenza di coordinamento e di armonia interna dell'atto delegato. Esso, pertanto, e` costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di societa` tassabili in base a bilancio non esercenti attivita` commerciali. - S. n. 32/1975
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di società tassabili in base a bilancio non esercenti attività commerciali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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