Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1987

Corte cost., sent. 28 maggio 1987, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/1987
Data di deposito
28 maggio 1987
Data di decisione
22 maggio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 106, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 4323

Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, solo l'effettivo abituale esercizio di attivita` commerciali - ancorche` non organizzate nella forma civilistica dell'impresa (ex art. 2082 cod. civ.) - che, per presunzione legislativa, perseguono fini di lucro, realizza il "reddito d'impresa" valido ai fini dell'assoggettabilita` delle plusvalenze all'imposta di ricchezza mobile. Il primo comma dell'art. 106 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, arbitrariamente estendendo la sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di tutte, indistintamente, le societa` ed enti tassabili in base a bilancio - comprese quelle non esercenti attivita` commerciali - viola, percio`, l'art. 76 Cost., legiferando oltre i limiti della delega ricevuta, giacche` l'art. 63 della precitata legge n. 1/1956 non consentiva certamente l'allargamento delle imposizioni in ricchezza mobile, delle plusvalenze societarie, gia` individuate dalla norma delegante; e ponendosi altresi` in contrasto con gli artt. 81, secondo comma e 100 dello stesso testo unico - che hanno rettamente interpretato le norme deleganti - contravviene alla esigenza di coordinamento e di armonia interna dell'atto delegato. Esso, pertanto, e` costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di societa` tassabili in base a bilancio non esercenti attivita` commerciali. - S. n. 32/1975

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di società tassabili in base a bilancio non esercenti attività commerciali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze