Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1987

Corte cost., sent. 19 gennaio 1987, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1987
Data di deposito
19 gennaio 1987
Data di decisione
14 gennaio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 66, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
  • art. 116, comma 1, legge n. 1424 del 25 settembre 1940
  • art. 301, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 4002

Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, di regola, non possono sindacarsi la competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio, ne' gli altri presupposti processuali, svolgendosi il giudizio costituzionale su un piano diverso dal giudizio 'a quo', per le sue specifiche finalita' ed il suo particolare oggetto. (Nella specie, nel giudizio promosso dalla Corte d'Appello, la questione di costituzionalita' era, peraltro, collegata con il principio di diritto fissato dalla Cassazione e ineriva proprio alla normativa la cui applicazione era stata da questa demandata a quella, quale giudice di rinvio). - S. nn. 65/1962, 58/1964, 69/1972, 201/1975, 173/1981, 46/1983.

Massima n. 4003

In conformita' ai principi gia' enunciati in precedenti declaratorie di incostituzionalita' delle medesime disposizioni, deve affermarsi che, al di fuori dell'ipotesi di cose il cui possesso configura un'illeceita' obbiettiva in senso assoluto (la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone) e che legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 cod. pen.), in ogni altro caso l'art. 27, comma primo, Cost., non consente che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 27, comma primo, Cost. - gli artt. 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e 116, comma primo, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (ora trasfuso nell'art. 301, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della legge n. 1089 del 1939, che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando esse risultino di proprieta' di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto. - cfr. S. nn. 229/1974 e 259/1976

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 e dell'art. 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della l. n. 1089 del 1939 che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando risultino di proprietà di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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