Corte costituzionale
Sentenza n. 195/1987
Corte cost., sent. 25 maggio 1987, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/1987
- Data di deposito
- 25 maggio 1987
- Data di decisione
- 21 maggio 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 194 del 22 maggio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 4317
Il potere di nomina di componenti di Consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza appartiene allo Stato, ma, poiche` deriva allo Stato stesso dai relativi statuti e tavole di fondazione, - i quali si configurano come atti di autonomia privata - tale potere non ha potuto formare oggetto di trasferimento alle Regioni, unitamente alla materia di beneficenza pubblica, (contemplata nel d.P.R. n. 616 del 1977): infatti, l'art. 9 della L. n. 6972 del 1890, tuttora in vigore, per rendere giuridicamente rilevante nell'ordinamento il momento dell'autonomia, che si volle riconoscere alle IPAB, rinvia ai loro statuti, imponendo cosi` il rispetto della volonta` originaria dei fondatori. Una modifica della titolarita` del potere in questione non potrebbe avvenire che mediante la modifica di detti statuti e una diretta incidenza delle norme statali sulla struttura di tali istituzioni potrebbe conseguire soltanto ad opera di una legge organica che tenga nel debito conto le peculiarita` del settore. Vanno quindi dichiarati inammissibili in quanto - concernendo funzioni che per la loro natura (individuata in base alla fonte attributiva del potere) non potevano costituire oggetto di trasferimento - difettano dei relativi presupposti, i conflitti di attribuzione sollevati dalla regione Lombardia in relazione a provvedimenti di annullamento della Commissione statale di controllo adottati nei confronti di deliberazioni della giunta regionale, con le quali era stata disposta la nomina di alcuni componenti dei consigli di amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, operanti nel territorio regionale. - cfr. S.n. 173/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Previa loro riunione, dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato per l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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