Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1987

Corte cost., sent. 25 maggio 1987, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/1987
Data di deposito
25 maggio 1987
Data di decisione
21 maggio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1085 del 24 giugno 1929
  • art. 3, legge n. 1085 del 24 giugno 1929

Parametri

Massime

Massima n. 4302

Con l'avvento della democrazia costituzionale, e mutato il significato della bandiera (sia nazionale, sia estera), e` venuta meno la giustificazione del divieto d'esposizione di bandiere estere posto dal legislatore del 1929, in ragione di concezioni generali e valori, ben diversi dagli attuali, all'epoca imperanti; divieto che si risolve - oggi - in una irrazionale discriminazione fra quanti (minoranze etniche, gruppi intermedi) intendano esprimere la propria identita` attraverso segni e bandiere corrispondenti a quelle di Stati esteri e quanti possono,invece, liberamente manifestare o caratterizzare la propria identita` con simboli, emblemi e bandiere che non s'identificano con bandiere di Stati esteri.Tanto piu` che la generale liceita` dell'esposizione in pubblico di bandiere estere non escluderebbe un eventuale divieto che, di volta in volta, l'autorita` istituzionale competente (e non l'autorita` politica) ponesse, a causa di eccezionali ragioni di ordine pubblico o di carattere internazionale. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 6 Cost., l'art. 1 della l. 24 giugno 1929 n. 1085 nella parte in cui fa divieto d'esposizione in pubblico di bandiere estere, consentendo l'esposizione delle medesime soltanto quando sia stata preventivamente autorizzata dalle autorita` politiche.

Massima n. 4303

E' del tutto sproporzionata e manifestamente irrazionale la previsione di una sanzione penale per la trasgressione al divieto di esposizione, in pubblico, di bandiera estera senza autorizzazione delle autorita` politiche locali. Essa non risponde ad alcuna 'ratio incriminandi' - anche in relazione al profilo di eventuale tutela dello Stato estero, rappresentato dalla bandiera esposta (tutela assicurata gia` attraverso l'incriminazione per vilipendio alla bandiera sub artt. 299 e 300 cod. pen.) - e, in quanto fa dipendere la punibilita` del fatto dall'assoluta discrezionalita` dell'autorizzazione dell'autorita`, determina una discriminazione irrazionale tra soggetti non autorizzati rispetto a quelli autorizzati. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della l. 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in cui prevede la sanzione penale per la trasgressione al divieto di esposizione in pubblico, senza autorizzazione delle autorita` politiche locali, di bandiere estere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara costituzionalmente illegittimi:

a) l'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in cui fa divieto d'esposizione in pubblico di bandiere estere, consentendo l'esposizione delle medesime soltanto quando sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità politiche locali;

b) l'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in cui prevede la sanzione penale per la trasgressione al divieto d'esposizione in pubblico, senza autorizzazione delle autorità politiche locali, di bandiere estere.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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