Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1987

Corte cost., sent. 22 maggio 1987, n. 180

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
180/1987
Data di deposito
22 maggio 1987
Data di decisione
20 maggio 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:180

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, ultimo co., legge della Regione siciliana n. 42 del 6 giugno 1975
  • art. 10, legge della Regione siciliana n. 42 del 6 giugno 1975
  • art. 9, legge della Regione siciliana n. 42 del 6 giugno 1975
  • art. 6, comma 1, legge della Regione siciliana n. 42 del 6 giugno 1975

Parametri

Massime

Massima n. 4282

Non e` rilevante nel giudizio a quo la questione, proposta con riferimento all'art. 3 Cost. e relativa al trattamento - che si asserisce - differenziale, con riguardo al licenziamento, dei dirigenti dell'industria zolfifera siciliana (dipendenti ex SO.CHI.MI.SI), dacche` un identico trattamento in termini di eta` e` stato fatto, dalla legge reg.sic. n. 42 del 1975, tanto ad operai ed impiegati quanto a dirigenti, tutti licenziati al raggiungimento della stessa eta` (50 anni). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 5, ultimo comma, e 10 l. reg. sic. 6 giugno 1975 n. 42).

Massima n. 4283

In relazione al particolare intento, perseguito dalla legge regionale n. 42 del 1975, di evitare un'improvvisa disoccupazione di massa - in sede di ristrutturazione del settore minerario zolfifero in Sicilia - appare non privo di razionalita` il trattamento differenziato disposto per i dirigenti infracinquantenni, licenziati perche` eccedenti il contingente da mantenere in servizio e non trasferiti - come gli altri impiegati della stessa eta` - al cosiddetto "servizio speciale" a gestione separata istituito dalla legge per l'anzidetto fine. Infatti la peculiare situazione dei dirigenti, che non li rende assimilabili agli altri impiegati - e che implica (e implicava) il loro impiego con compiti diversi ovvero in servizi da sovrintendere con supremazia gerarchica sul personale sottordinato - nonche` il numero ridotto degli stessi, li escludeva dalla 'ratio' giustificatrice del trattamento fatto alla generalita` degli operai e impiegati del settore. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 5, ultimo comma e 10 l. reg. sic. 6 giugno 1975 n. 42, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla posizione dei dirigenti S. n. 121/1972.

Massima n. 4284

L'eccezionale regime di licenziamento disposto per i dirigenti dell'industria mineraria siciliana supera i limiti di ragionevolezza quando se ne estende l'applicazione anche al trattamento che deve accompagnare e qualificare il licenziamento collettivo, omettendosi in particolare di attribuire a detto personale le stesse provvidenze previste per impiegati e operai licenziati (indennita` mensile pari all'80% della retribuzione globale, assegni familiari e ogni altra indennita` derivante da accordi sindacali e cosi` via): diseguaglianza, cui, del resto, la stessa Regione aveva dato parziale riparazione con l'approvazione di una successiva diversa disciplina (l. r. n. 7/1986). Pertanto, per contrasto con l'art. 3 Cost., sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 6, primo comma e 9 l. reg. sic. 6 giugno 1975 n. 42, nella parte in cui non contemplano anche i dirigenti in eccedenza, per i quali si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro (ex art. 5 u. co.) ai fini delle provvidenze di cui ai commi successivi dell'art. 6 e allo stesso art. 9 della legge. - S. nn. 101/1975, 146/1971, 150/1967.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, nella parte in cui si riferisce ai dirigenti cinquantenni ed ultracinquantenni, la questione di legittimità costituzionale degli artt 5 u.c. e 10 della legge regionale siciliana 6 giugno 1975, n. 42 ("Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani"), sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con ordinanza 22 gennaio 1982 nei riguardi dell'art. 3 Cost;

Dichiara infondata, nella parte in cui si riferisce ai dirigenti infracinquantenni, la medesima questione sollevata dallo stesso Tribunale con la detta ordinanza nei riguardi delle stesse norme e con riferimento ad uguale parametro;

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt 6, primo comma, e 9 della legge regionale citata, nella parte in cui non contemplano anche i dirigenti in eccedenza, per i quali si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 5 u.c. stessa legge, ai fini delle provvidenze di cui ai commi successivi dell'art. 6 e allo stesso art. 9 della legge.

Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 20 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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