Corte costituzionale
Sentenza n. 169/1987
Corte cost., sent. 15 maggio 1987, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 169/1987
- Data di deposito
- 15 maggio 1987
- Data di decisione
- 7 maggio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, regio decreto legge n. 1605 del 23 luglio 1925
Parametri
Massime
Massima n. 4261
Va ribadito il principio, secondo il quale, qualunque sia la causa della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non puo` essere privato degli assegni di quiescenza, aventi natura di retribuzione differita (qual'e` l'assegno vitalizio ex art. 3 r.D.L. n. 1605 del 1925, la cui entita` e` proporzionata al numero di anni di servizio prestato). Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 36 Cost. (assorbite le doglianze prospettate in riferimento all'art. 3 Cost.) l'art. 3, comma secondo, r.D.L. 23 luglio 1925 n. 1605, convertito in legge 18 marzo 1926 n. 562 - abrogato dalla legge n. 424 del 1966, ma tuttora applicabile, 'ratione temporis', al caso oggetto del giudizio 'a quo' - in quanto prescrive che non si fa luogo alla concessione dell'assegno previsto dal primo comma dello stesso articolo, in caso di provvedimenti di dispensa dovuti a colpa dell'interessato. - S. nn. 288/1983 e 31/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del r.d.l. 23 luglio 1925 n. 1605 (norme relative alla costituzione di un istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione), in quanto prescrive che non si fa luogo alla concessione dell'assegno previsto dal primo comma dello stesso articolo, in caso di provvedimenti di dispensa dovuti a colpa dell'interessato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.
Il cancelliere: VITALE
Testo integrale
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