Corte costituzionale
Sentenza n. 168/1987
Corte cost., sent. 15 maggio 1987, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/1987
- Data di deposito
- 15 maggio 1987
- Data di decisione
- 7 maggio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 1, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- legge provincia Bolzano n. 51 del 16 dicembre 1983
- art. 7, comma 3, lett.b, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 5, comma 1, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 30, comma 2, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 44, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 31, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 28, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 30, comma 4, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 23, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 26, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 24, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 25, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 8, comma 2, lett.b, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 29, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 12, comma 1, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 30, comma 3, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 27, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
Parametri
- art. 120, comma 3, Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 4258
Esula dall'ambito del giudizio incidentale di legittimita` costituzionale il valutare se la controversia oggetto del giudizio 'a quo' avrebbe potuto essere risolta sulla base di norme (gia` vigenti) diverse da quelle in esso invocate e ritenute applicabili, posto che cio` involge problemi di definizione della fattispecie concreta e di individuazione delle disposizioni che la regolano, la cui risoluzione compete ai giudici comuni.
Massima n. 4259
Le norme della Provincia autonoma di Bolzano che precludono l'esercizio di attivita` artigianali a chi sia sprovvisto dei diplomi di "lavorante" e di "maestro artigiano", non solo limitano ingiustificatamente il diritto di ciascun cittadino ad esercitare il proprio mestiere in qualunque parte del territorio nazionale, ma contrastano con quel generale principio dell'ordinamento (desumibile dall'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, L.n. 443 del 1985, in relazione all'art. 120, comma terzo, Cost.) per il quale, da un lato vi e` in genere liberta` di accesso alle attivita` artigiane, dall'altro la fissazione di specifici requisiti tecnico-professionali e` in via generale riservata allo Stato, e puo` essere consentita alle Regioni e alle Province autonome solo per aspetti che non abbiano valore di principi ed in correlazione a peculiari esigenze locali, senza pregiudicare la parita` di tutti i cittadini in materia di lavoro e di iniziativa economica. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con l'art. 120, comma terzo, Cost., gli artt. 5, comma primo, 7, comma terzo, lett.b), e 30, comma primo, della legge prov. Bolzano 16 febbraio 1981 n. 3 (modificata e integrata dalla legge prov. 16 dicembre 1983 n. 51), nella parte in cui precludono l'iscrizione nell'albo degli artigiani e nel registro delle imprese artigiane della Provincia medesima a coloro che, pur essendo sprovvisti dei requisiti stabiliti da detta legge provinciale, siano in possesso di quelli previsti ai medesimi fini dalle leggi statali in materia. - v. S.n. 230/1983; 12/1963; 13/1961, 155/1985 e 6/1956.
Massima n. 4260
Le norme della Provincia di Bolzano che, in materia di artigianato, prevedono e disciplinano le modalita` di acquisizione di particolari titoli di qualificazione (lavorante artigiano e maestro artigiano), se riguardate in se stesse - senza connessione, cioe`, con le diverse disposizioni che subordinano l'esercizio dell'attivita` artigiana al possesso di tali titoli - non solo non confliggono con alcun principio dell'ordinamento, ma sono inquadrabili nell'ambito degli obiettivi di sviluppo dell'artigianato e di valorizzazione delle produzioni artigiane, il cui perseguimento e` demandato alle Regioni dalla stessa legge quadro statale n. 443 del 1985. Del pari, una volta svincolata l'abilitazione allo svolgimento delle attivita` artigiane da requisiti che inducono limitazioni ingiustificate, risultano immuni da censure anche le norme provinciali che subordinano l'iscrizione nel registro delle imprese artigiane all'iscrizione all'albo degli artigiani, o che delimitano l'ambito oggettivo del mestiere artigiano considerato, ovvero che prevedono sanzioni amministrative per l'abusivo esercizio di esso. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 120, comma terzo, Cost., e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 8, comma secondo, lett.b), 12, comma primo, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, commi secondo, terzo e quarto, 31 e 44, della legge prov. Bolzano 16 febbraio 1981 n. 3, modificata e integrata dalla legge prov. Bolzano 16 dicembre 1983 n. 51).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, 7, terzo comma, lett. b) e 30, primo comma, della legge provinciale di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, modificata e integrata con la legge provinciale di Bolzano 16 dicembre 1983, n. 51, nella parte in cui precludono l'iscrizione nell'albo degli artigiani e nel registro delle imprese artigiane della Provincia medesima a coloro che, pur essendo sprovvisti dei requisiti stabiliti da detta legge provinciale, siano in possesso di quelli previsti ai medesimi fini dalle leggi statali in materia;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, lett. b), 12, primo comma, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, secondo, terzo e quarto comma, 31 e 44 della suddetta legge provinciale, sollevate, in riferimento agli artt. 120, ultimo comma, Cost. e 8 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del 4 dicembre 1984 (r.o. 23/85).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.
Il cancelliere: VITALE
Testo integrale
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