Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1987
Corte cost., sent. 22 gennaio 1987, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1987
- Data di deposito
- 22 gennaio 1987
- Data di decisione
- 16 gennaio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 147, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967
Parametri
Massime
Massima n. 4022
L'esclusione dal computo dell'indennita' di esproprio - relativamente alle aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno - dei miglioramenti al fondo successivi alla costituzione del consorzio, di cui al d.P.R. n. 1480 del 1964, non configura un vincolo espropriativo - tantomeno indiretto - bensi' disposizione finalizzata ad incidere sulle modalita' di determinazione dell'indennita' stessa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, comma ottavo, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523). - cfr. S.nn. 260/1979; 55/1968.
Massima n. 4023
La liberta' di iniziativa economica non puo' essere limitata oltre la misura che ragionevolmente puo' apparire consentita dalle finalita' che si intendono perseguire ed, al riguardo, spetta alla Corte il relativo giudizio di congruita' tra mezzi e fini. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 41 Cost. - l'art. 147, comma ottavo, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nella parte in cui esclude dal calcolo dell'indennizzo i miglioramenti eseguiti sul fondo espropriato dalla data di costituzione del consorzio per le aree ed i nuclei di sviluppo industrale, anziche' da quella di pubblicazione del piano regolatore del consorzio stesso. - cfr. S. nn. 78/1970, 20/1978, 231/1985, 300/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, ottavo comma, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (T.U. delle leggi sul Mezzogiorno), sollevata con riferimento all'art. 42 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;
b) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, ottavo comma, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (T.U. delle leggi sul Mezzogiorno), nella parte in cui esclude dal calcolo dell'indennizzo i miglioramenti eseguiti sul fondo espropriato dalla data di costituzione del consorzio per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, anziché da quella di pubblicazione del piano regolatore del consorzio stesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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