Corte costituzionale
Sentenza n. 131/1987
Corte cost., sent. 15 aprile 1987, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/1987
- Data di deposito
- 15 aprile 1987
- Data di decisione
- 8 aprile 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986
Parametri
Massime
Massima n. 4203
Non sussiste la violazione del diritto di elettorato passivo dei sindaci e Presidenti delle amministrazioni provinciali, relativamente ai quali l'impugnato art. 20 della legge regionale siciliana n. 31 del 1986 ha precisato quanto era gia` desumibile dalla precedente legge (n. 20 del 1986), ovvero che essi dovevano cessare dalla carica nel termine stabilito dalla legge (n. 6 del 1958) e cioe` almeno 90 giorni prima del compimento della legislatura, al fine di rimuovere la causa di ineleggibilita` a deputato dell'Assemblea regionale. Non vi era, infatti, ragione per applicare a tali soggetti la norma, dettata in via eccettuativa e transitoria, nei riguardi dei soli assessori dei medesimi enti - per la prima volta compresi nella categoria degli ineleggibili - e che prevedeva la cessazione dalle funzioni "entro 15 giorni dall'entrata in vigore" della legge, (n.20/1986), che ne disponeva l'ineleggibilita`, onde consentire loro, "nella prima applicazione" della legge, l'esercizio del diritto di elettorato passivo, dal quale sarebbero rimasti esclusi in forza della regola generale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 51 Cost., dell'art. 20 della legge reg. siciliana 24 giugno 1986, n. 31. - S. n. 130/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31, ("Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), sollevata in riferimento all'art. 51 Cost. dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con ricorso 30 aprile 1986 (reg. ric. n. 15/1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze