Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1987

Corte cost., sent. 15 aprile 1987, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/1987
Data di deposito
15 aprile 1987
Data di decisione
8 aprile 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986

Parametri

Massime

Massima n. 4203

Non sussiste la violazione del diritto di elettorato passivo dei sindaci e Presidenti delle amministrazioni provinciali, relativamente ai quali l'impugnato art. 20 della legge regionale siciliana n. 31 del 1986 ha precisato quanto era gia` desumibile dalla precedente legge (n. 20 del 1986), ovvero che essi dovevano cessare dalla carica nel termine stabilito dalla legge (n. 6 del 1958) e cioe` almeno 90 giorni prima del compimento della legislatura, al fine di rimuovere la causa di ineleggibilita` a deputato dell'Assemblea regionale. Non vi era, infatti, ragione per applicare a tali soggetti la norma, dettata in via eccettuativa e transitoria, nei riguardi dei soli assessori dei medesimi enti - per la prima volta compresi nella categoria degli ineleggibili - e che prevedeva la cessazione dalle funzioni "entro 15 giorni dall'entrata in vigore" della legge, (n.20/1986), che ne disponeva l'ineleggibilita`, onde consentire loro, "nella prima applicazione" della legge, l'esercizio del diritto di elettorato passivo, dal quale sarebbero rimasti esclusi in forza della regola generale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 51 Cost., dell'art. 20 della legge reg. siciliana 24 giugno 1986, n. 31. - S. n. 130/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31, ("Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), sollevata in riferimento all'art. 51 Cost. dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con ricorso 30 aprile 1986 (reg. ric. n. 15/1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze