Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1987

Corte cost., sent. 15 aprile 1987, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
130/1987
Data di deposito
15 aprile 1987
Data di decisione
8 aprile 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:130

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 1, legge della Regione siciliana n. 20 del 22 aprile 1986

Parametri

Massime

Massima n. 4202

Non e` precluso alla Regione Siciliana di stabilire, ovvero di conservare, cause di ineleggibilita` - non (piu`) previste come tali dalla legislazione statale, in quanto convertite in cause di incompatibilita` - quando esse trovino giustificazione in particolari condizioni ambientali esclusive della Regione e in motivi finalizzati alla tutela di un interesse generale. Di guisa che il mantenimento, in Sicilia, della ineleggibilita`, alla carica di componente dell'Assemblea regionale, per gli assessori (come per i Sindaci e Presidenti) dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, capoluoghi di provincia regionale o sedi delle attuali amministrazioni straordinarie delle province, non contrasta con i principi della legislazione statale (e, in ispecie, della legge 23 aprile 1981, n.154), che ha convertito la precedente causa di ineleggibilita` degli omologhi amministratori locali delle altre regioni in quella di incompatibilita` con la carica di consigliere regionale. La previsione normativa, lungi dal violarlo si armonizza pienamente con l'art. 51 Cost., ponendo in condizioni di eguaglianza tutti gli aspiranti alla carica elettiva di deputato regionale alla Assemblea siciliana. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 51, comma primo, Cost. e relativa all'art. 19, comma primo, della legge reg.siciliana 22 aprile 1986, n. 20). - S. nn. 171/1984; 129/1975; 45/1977 e 129/1977. - S. n. 127/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge regionale siciliana 22 aprile 1986, n. 20, ("Nuove norme in materia sanitaria e disposizioni per le unità sanitarie locali. Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche") proposta in riferimento all'art. 51, primo comma, Cost., dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con ricorso notificato il 20 marzo 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze