Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1987

Corte cost., sent. 22 gennaio 1987, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1987
Data di deposito
22 gennaio 1987
Data di decisione
16 gennaio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:13

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Lombardia del 29 ottobre 1985
  • legge della Regione Lombardia del 27 marzo 1985

Parametri

  • art. 81, Costituzione
  • art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 34, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 4021

La copertura finanziaria di leggi regionali che prevedono anticipazioni a privati di contributi a carico dello Stato, deve essere reperita ai sensi dell'art. 81, comma quarto, Cost., e non puo' a tal fine farsi riferimento ad un introito del tutto incerto nell'an e nel quando. E' quindi costituzionalmente illegittima - per violazione di detto art. 81 Cost. - la legge Regione Lombardia 27 marzo-29 ottobre 1985, in quanto prevede la copertura delle spese per anticipazioni finanziarie mediante l'iscrizione in bilancio, tra le entrate, di un introito di uguale importo che dovrebbe derivare dal rimborso delle somme anticipate, in conseguenza della "surrogazione" della Regione nei crediti delle Ferrovie Nord Milano verso lo Stato, per contributi dovuti ai sensi della L.n. 297 del 1978. - cfr. S.n. 54/1983.

Massima n. 4020

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, e' irricevibile l'atto di costituzione della parte, se presentato oltre il termine perentorio previsto dagli artt. 34 e 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 23 delle Norme integrative 16 marzo 1956 (nella specie, la Regione Lombardia si era tardivamente costituita nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio avverso la legge della stessa regione 27 marzo-29 ottobre 1985).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia approvata il 27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 1985 (recante disposizioni per il "Rifinanziamento dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1980, n. 22").

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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