Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1987
Corte cost., sent. 22 gennaio 1987, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1987
- Data di deposito
- 22 gennaio 1987
- Data di decisione
- 16 gennaio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:13
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lombardia del 29 ottobre 1985
- legge della Regione Lombardia del 27 marzo 1985
Parametri
- art. 81, Costituzione
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 34, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 4021
La copertura finanziaria di leggi regionali che prevedono anticipazioni a privati di contributi a carico dello Stato, deve essere reperita ai sensi dell'art. 81, comma quarto, Cost., e non puo' a tal fine farsi riferimento ad un introito del tutto incerto nell'an e nel quando. E' quindi costituzionalmente illegittima - per violazione di detto art. 81 Cost. - la legge Regione Lombardia 27 marzo-29 ottobre 1985, in quanto prevede la copertura delle spese per anticipazioni finanziarie mediante l'iscrizione in bilancio, tra le entrate, di un introito di uguale importo che dovrebbe derivare dal rimborso delle somme anticipate, in conseguenza della "surrogazione" della Regione nei crediti delle Ferrovie Nord Milano verso lo Stato, per contributi dovuti ai sensi della L.n. 297 del 1978. - cfr. S.n. 54/1983.
Massima n. 4020
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, e' irricevibile l'atto di costituzione della parte, se presentato oltre il termine perentorio previsto dagli artt. 34 e 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 23 delle Norme integrative 16 marzo 1956 (nella specie, la Regione Lombardia si era tardivamente costituita nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio avverso la legge della stessa regione 27 marzo-29 ottobre 1985).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia approvata il 27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 1985 (recante disposizioni per il "Rifinanziamento dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1980, n. 22").
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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