Corte costituzionale
Sentenza n. 129/1987
Corte cost., sent. 15 aprile 1987, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/1987
- Data di deposito
- 15 aprile 1987
- Data di decisione
- 8 aprile 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 4201
La norma di cui all'art. 2 del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 (emanato al fine di uniformare taluni adempimenti organizzativi in caso di contemporaneo svolgimento di piu` consultazioni elettorali) ha riguardo ad un momento cronologicamente successivo - nell'iter procedimentale elettorale - a quello della vidimazione delle liste: essa, pertanto, non ha abrogato le anteriori disposizioni che prevedono modalita` tipiche dei singoli procedimenti elettorali ne`, in particolare, quella dell'art. 53 del d.P.R. n. 570 del 1960, relativo all'adempimento della vidimazione delle liste. Infatti l'esigenza accertativa delle liste permane comunque, anche in caso di elezioni abbinate: essa e` sempre tutelata attraverso l'obbligo della vidimazione, operazione essenziale per ogni tipo di elezione che non puo` mai venire meno, sia che si tratti di consultazioni separate, sia che si tratti di consultazioni contestuali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 53, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal T.A.R. per la Campania, sezione di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze