Corte costituzionale
Sentenza n. 101/1987
Corte cost., sent. 3 aprile 1987, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/1987
- Data di deposito
- 3 aprile 1987
- Data di decisione
- 26 marzo 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, lett.a, regio decreto legge n. 1340 del 27 luglio 1934
- legge n. 834 del 16 maggio 1935
Parametri
Massime
Massima n. 4158
Trattamenti differenziati di una componente della pensione ad essa aggiuntiva (nella specie: indennita` di aeronavigazione per i sottufficiali piloti), possono trovare adeguato fondamento sia nella giusta considerazione di molteplici fattori (servizio svolto, capacita` e apporti di quel tempo, responsabilita` assunte durante il servizio) sia nel fatto che al momento del collocamento a riposo, possono non sussistere piu` altri elementi che durante il servizio avrebbero potuto fondare apprezzabili esigenze di perequazione (l'identita` del rischio, ormai pero` cessato ) mentre sussistono altre esigenze parimenti apprezzabili (bilancio nella giusta tendenza ad un equilibrio economico- finanziario): al riguardo, il fluire del tempo puo` costituire, di per se stesso, un elemento di diversificazione delle situazioni che si svolgono in un arco temporale. Va comunque dichiarata inammissibile una questione di costituzionalita`, se essa ponga un problema di legittimita` non sufficientemente definito nei suoi termini logicamente necessari: ed, in particolare, se venga censurata la norma senza indicare con esattezza il termine di comparazione in relazione al quale dovrebbe effettuarsi il riscontro della dedotta disparita` di trattamento. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 12, lett. a, del R.d.l. 27 luglio 1934, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834 denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto prevede per i sottufficiali piloti la determinazione dell'aliquota pensionabile dell'indennita` di aeronavigazione in misura inferiore a quella fissata per gli ufficiali piloti). - cfr. S.n. 238/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. a), del r.d.l. 27 luglio 1934 n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935 n. 834, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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