Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1987

Corte cost., ord. 31 marzo 1987, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
94/1987
Data di deposito
31 marzo 1987
Data di decisione
25 marzo 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:94

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 635 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 4143

E' manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione relativamente alla sua non manifesta infondatezza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, proposta in riferimento all'art. 3 Cost., e concernente il diverso trattamento sanzionatorio previsto in caso di omesso versamento dell'imposta di registro e dell'I.V.A..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, in riferimento al secondo comma dello stesso articolo e all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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