Corte costituzionale
Ordinanza n. 94/1987
Corte cost., ord. 31 marzo 1987, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 94/1987
- Data di deposito
- 31 marzo 1987
- Data di decisione
- 25 marzo 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 635 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 4143
E' manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione relativamente alla sua non manifesta infondatezza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, proposta in riferimento all'art. 3 Cost., e concernente il diverso trattamento sanzionatorio previsto in caso di omesso versamento dell'imposta di registro e dell'I.V.A..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, in riferimento al secondo comma dello stesso articolo e all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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