Corte costituzionale
Ordinanza n. 83/1987
Corte cost., ord. 27 marzo 1987, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 83/1987
- Data di deposito
- 27 marzo 1987
- Data di decisione
- 24 marzo 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:83
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4131
E' manifestamente inammissibile - perche` sollevata con ordinanza che non ne motiva la rilevanza nel giudizio a quo (e perche` comunque gia` dichiarata inammissibile con sentenza, sotto il profilo della insussistenza dei presupposti per la chiesta pronuncia additiva) - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena pecuniaria congiunta a detentiva, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - S.n. 350/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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