Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/1987

Corte cost., ord. 27 marzo 1987, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
83/1987
Data di deposito
27 marzo 1987
Data di decisione
24 marzo 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:83

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4131

E' manifestamente inammissibile - perche` sollevata con ordinanza che non ne motiva la rilevanza nel giudizio a quo (e perche` comunque gia` dichiarata inammissibile con sentenza, sotto il profilo della insussistenza dei presupposti per la chiesta pronuncia additiva) - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena pecuniaria congiunta a detentiva, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - S.n. 350/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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